Il Consiglio Direttivo della Banca Centrale europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 28.5,
considerando quanto segue:
(1)In data 29 marzo 2017, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (il «Regno Unito») ha notificato la propria intenzione di recedere dall’Unione europea ai sensi dell’articolo 50 del trattato sull’Unione europea. Il trattato sull’Unione europea e il trattato sul funzionamento dell’Unione europea cesseranno di applicarsi al Regno Unito dal giorno successivo a quello indicato all’articolo 1, paragrafo 1, della decisione (UE) 2019/1810 del Consiglio europeo (1). In concomitanza con il recesso del Regno Unito dall’Unione europea, la Bank of England (BoE) cessa di essere una banca centrale nazionale di uno Stato membro e pertanto del Sistema europeo di banche centrali. La decisione (UE) 2020/137 della Banca centrale europea (BCE/2020/3) (2) dispone l’adeguamento delle ponderazioni assegnate alle banche centrali nazionali (BCN) nello schema per la sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea (BCE) (di seguito, rispettivamente, le «ponderazioni» e lo «schema di capitale»). Tale adeguamento richiede che il Consiglio direttivo determini le modalità e le condizioni per i trasferimenti di quote di capitale tra le BCN che sono membri del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) al 31 gennaio 2020 al fine di assicurare che la distribuzione di tali quote corrisponda all’adeguamento effettuato. Di conseguenza, si rende necessaria l’adozione di una nuova decisione che abroghi la decisione (UE) 2019/45 della Banca centrale europea (BCE/2018/29) (3), con effetto dal 1o febbraio 2020.
(2)La decisione(UE) 2020/138 della Banca centrale europea (BCE/2020/4) (4) stabilisce la forma e la misura in cui le BCN degli Stati membri la cui moneta è l’euro (di seguito le «BCN dell’area dell’euro») sono tenute a versare il capitale della BCE alla luce dello schema di capitale adeguato. La decisione (UE) 2020/136 della Banca centrale europea (BCE/2020/[2]) (5) determina la percentuale di sottoscrizione che le BCN degli Stati membri la cui moneta non è l’euro (di seguito «BCN non appartenenti all’area dell’euro») sono tenute a versare, con effetto dal 1o febbraio 2020, alla luce dello schema di capitale adeguato.
(3)Dato che ogni BCN dell’area dell’euro ha già versato per intero la propria quota di capitale della BCE sottoscritto, in linea con la decisione (UE) 2019/44 (BCE/2018/28) (6), secondo lo schema valido fino al 31 gennaio 2020, ai sensi della decisione (UE) 2020/138 (BCE/2020/4), ciascuna BCN dell’area dell’euro dovrebbe trasferire alla BCE un importo aggiuntivo così da ottenere entro il 2022 gli importi indicati nella tabella di cui all’articolo 1 di tale decisione.
(4)Analogamente, dato che ogni BCN non appartenente all’area dell’euro ha già versato una percentuale della propria quota di capitale della BCE sottoscritto, in linea con la decisione (UE) 2019/48 della Banca centrale europea (BCE/2018/32) (7), secondo lo schema valido fino al 31 gennaio 2020, ai sensi della decisione (UE) 2020/138 (BCE/2020/2), ciascuna delle rimanenti BCN non appartenenti all’area dell’euro dovrebbe trasferire alla BCE un importo aggiuntivo così da ottenere gli importi indicati nella terza colonna della tabella contenuta nell’articolo 1 di tale decisione.
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