Il Consiglio Direttivo della Banca Centrale europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 30,
considerando quanto segue:
(1)In data 29 marzo 2017, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (il «Regno Unito») ha notificato la propria intenzione di recedere dall’Unione europea ai sensi dell’articolo 50 del trattato sull’Unione europea. Il trattato sull’Unione europea e il trattato sul funzionamento dell’Unione europea cesseranno di applicarsi al Regno Unito dal giorno successivo a quello indicato all’articolo 1, paragrafo 1, della decisione (UE) 2019/1810 del Consiglio europeo del 29 ottobre 2019 (1). Con il recesso del Regno Unito dall’Unione europea, la Bank of England (BoE) cessa di essere una banca centrale nazionale di uno Stato membro e pertanto del Sistema europeo di banche centrali. La decisione (UE) 2020/137 della Banca centrale europea (BCE/2020/3) (2) dispone l’adeguamento dello schema per la sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea (BCE) (di seguito, lo «schema di capitale») in conformità all’articolo 29.3 e all’articolo 29.4 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito, lo «statuto del SEBC») e stabilisce, con effetto dal 1o febbraio 2020, le nuove ponderazioni assegnate alle banche centrali nazionali (BCN) nello schema di capitale adeguato (di seguito, le «ponderazioni»).
(2)L’adeguamento delle ponderazioni e le conseguenti modifiche delle quote delle BCN nel capitale della BCE sottoscritto rendono necessario un adeguamento dei crediti sorti in virtù dell’articolo 30.3 dello statuto del SEBC in capo alle BCN degli Stati membri la cui moneta è l’euro (di seguito, le «BCN dell’area dell’euro») nei confronti della BCE, che sono pari ai conferimenti di attività di riserva in valuta alla BCE da esse stesse effettuati (di seguito, i «crediti»). Le BCN dell’area dell’euro i cui crediti aumentano dal 1o febbraio 2020 dovrebbero, di conseguenza, effettuare un trasferimento di natura compensativa alla BCE, mentre la BCE dovrebbe effettuare un trasferimento di natura compensativa alle BCN dell’area dell’euro i cui crediti si riducono.
(3)In linea con i principi generali di correttezza, parità di trattamento e protezione delle legittime aspettative che si trovano alla base dello Statuto del SEBC, le BCN dell’area dell’euro la cui quota relativa nel valore complessivo dei mezzi propri della BCE (Accumulated equity value) aumenti a causa dei summenzionati adeguamenti, devono altresì effettuare un trasferimento di natura compensativa a quelle BCN dell’area dell’euro le cui quote relative si riducano.
(4)Le ponderazioni di ciascuna BCN dell’area dell’euro valide fino al 31 gennaio 2020 e con effetto dal 1o febbraio 2020 dovrebbero essere espresse in percentuali del capitale complessivo della BCE, sottoscritto da tutte le BCN dell’area dell’euro, al fine di calcolare l’adeguamento del valore della quota di ciascuna BCN dell’area dell’euro nel valore complessivo dei mezzi propri.
Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.
Link:
Nb: Ritenete che possiamo migliore le nostre attività, oppure siete soddisfatti?
Cliccando sul link sottostante potrete esprimere, in modo anonimo, una valutazione su Eurokom "Calabria&Europa", Centro Europe Direct di Gioiosa Ionica:
http://occurrence-survey.com/edic-users-satisfaction/page1.php?lang=it