La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell’aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (CE) n. 272/2009 della Commissione (2) integra le norme fondamentali comuni in materia di sicurezza dell’aviazione civile stabilite nell’allegato del regolamento (CE) n. 300/2008.
(2)Il regolamento (CE) n. 272/2009 incarica la Commissione del riconoscimento dell’equivalenza delle norme di sicurezza dei paesi terzi, secondo quanto disposto nella parte E dell’allegato di detto regolamento.
(3)L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 della Commissione (3) elenca i paesi terzi che si considera applichino norme di sicurezza equivalenti alle norme fondamentali comuni.
(4)La Commissione ha verificato che la Repubblica di Serbia, per quanto riguarda l’aeroporto Nikola Tesla di Belgrado, soddisfa i criteri di cui alla parte E dell’allegato del regolamento (CE) n. 272/2009.
(5)La Commissione ha verificato che lo Stato d’Israele, per quanto riguarda l’aeroporto internazionale Ben Gurion, soddisfa i criteri di cui alla parte E dell’allegato del regolamento (CE) n. 272/2009 per quanto riguarda la sicurezza degli aeromobili e lo screening dei passeggeri e del bagaglio a mano.
(6)Le disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni di cui al regolamento (CE) n. 300/2008 comprendono procedure per l’approvazione e l’uso delle attrezzature di sicurezza dell’aviazione civile.
(7)Le misure adottate per garantire che le attrezzature di sicurezza dell’aviazione civile soddisfino gli standard di prestazione richiesti dovrebbero essere armonizzate per garantire la migliore attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea.
(8)La Commissione riconosce la procedura di valutazione comune della Conferenza europea dell’aviazione civile come un requisito preliminare obbligatorio per l’approvazione delle attrezzature di sicurezza dell’aviazione civile. Le attrezzature di sicurezza sottoposte a tale procedura dovrebbero pertanto beneficiare di un regime di approvazione dell’UE consistente nell’apposizione di un marchio visivo e nell’inserimento in una banca dati dell’Unione consolidata che consentano l’impiego immediato delle attrezzature di sicurezza dell’aviazione civile in tutta l’Unione.
(9)Poiché l’approvazione definitiva delle attrezzature dell’aviazione civile sarà accordata adottando un atto giuridico, l’installazione e l’uso di tali attrezzature di sicurezza dovrebbe essere giuridicamente consentito con status «in attesa» fino all’approvazione definitiva.
(10)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998.
(11)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 19 del regolamento (CE) n. 300/2008,
Ha adottato il presente Regolamento:
Articolo 1
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia il punto 1), lettera b), e il punto 2), lettera b), dell’allegato del presente regolamento si applicano a decorrere dal 1o aprile 2020.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 Gennaio 2020
Per la Commissione
La Presidente
Ursula VON DER LEYEN
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