La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (1), in particolare l’articolo 105, paragrafi 1, 2, 3 e 5,
considerando quanto segue:
(1)I contingenti di pesca per il 2018 sono stati fissati dai seguenti regolamenti:
-Regolamento (UE) 2016/2285 del Consiglio (2),
-Regolamento (UE) 2017/1970 del Consiglio (3),
-Regolamento (UE) 2017/2360 del Consiglio (4) e
-Regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio (5).
(2)I contingenti di pesca per il 2019 sono stati fissati dai seguenti regolamenti:
-Regolamento (UE) 2018/1628 del Consiglio (6),
-Regolamento (UE) 2018/2025 del Consiglio (7),
-Regolamento (UE) 2018/2058 del Consiglio (8) e
-Regolamento (UE) 2019/124 del Consiglio (9).
(3)A norma dell’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, la Commissione, qualora constati che uno Stato membro ha superato i contingenti di pesca ad esso assegnati, procede a detrazioni dai contingenti futuri di tale Stato membro.
(4)Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1726 della Commissione (10) ha stabilito detrazioni dai contingenti di pesca di determinati stock nel 2019 a motivo dell’eccessiva pressione di pesca esercitata negli anni precedenti.
(5)Tuttavia per alcuni Stati membri non è stato possibile applicare, con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1726, detrazioni dai contingenti assegnati per gli stock oggetto di superamento poiché nel 2019 tali Stati membri non disponevano di contingenti per tali stock.
(6)A norma dell’articolo 105, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009, se non è possibile operare detrazioni dallo stock oggetto di superamento nell’anno successivo al superamento stesso, in quanto lo Stato membro interessato non dispone di un contingente, è possibile, previa consultazione degli Stati membri interessati, operare detrazioni da altri stock presenti nella stessa zona geografica o aventi lo stesso valore commerciale. Conformemente alla comunicazione 2012/C 72/07 della Commissione recante orientamenti sulle detrazioni dai contingenti a norma dell’articolo 105, paragrafi 1, 2 e 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009 (11), tali detrazioni dovrebbero essere preferibilmente applicate nell’anno o negli anni successivi a contingenti assegnati per stock pescati dalla stessa flotta che ha superato il contingente.
(7)Gli Stati membri interessati sono stati consultati con riguardo alle detrazioni proposte applicabili a contingenti assegnati per stock diversi da quelli che hanno formato oggetto di superamento.
(8)In alcuni casi, gli scambi di possibilità di pesca conclusi a norma dell’articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (12) consentono di effettuare detrazioni dagli stessi stock nel quadro del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1726.
(9)Inoltre, alcune detrazioni imposte dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1726 risultano superiori al contingente adattato disponibile nel 2019 e non possono pertanto essere interamente applicate in tale anno. Conformemente alla comunicazione 2012/C 72/07, i quantitativi residui dovrebbero essere detratti dai contingenti adattati disponibili negli anni successivi fino alla completa restituzione del quantitativo pescato in eccesso.
(10)Ulteriori aggiornamenti o correzioni potrebbero aver luogo a seguito dell’individuazione, per l’esercizio in corso o quello precedente, di errori, omissioni o inesattezze nei dati di cattura dichiarati dagli Stati membri a norma dell’articolo 33 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
(11)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1726,
Ha adottato il presente Regolamento:
Articolo 1
I contingenti di pesca fissati per il 2019 nei regolamenti (UE) 2018/1628, (UE) 2018/2025, (UE) 2018/2058 e (UE) 2019/124, di cui all’allegato I del presente regolamento, sono ridotti mediante applicazione delle detrazioni su altri stock stabilite nel suddetto allegato.
Articolo 2
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1726 è sostituito dall’allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 Gennaio 2020
Per la Commissione
La Presidente
Ursula VON DER LEYEN
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