Regolamento d’Esecuzione (UE) 2020/94 della Commissione del 22 Gennaio 2020 che modifica il Regolamento d’Esecuzione (UE) 2015/2078 per quanto riguarda i contingenti tariffari dell’Unione per l’importazione di carni di pollame originarie dell’Ucraina.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 187, primo comma, lettere a) e b),

considerando quanto segue:

(1)Con decisione (UE) 2019/2145 (2), il Consiglio ha approvato, a nome dell’Unione, l’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e l’Ucraina che modifica le preferenze commerciali per le carni di pollame e le preparazioni derivate previste dall’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra («l’accordo»).

(2)Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078 della Commissione (3) reca apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell’Unione per l’importazione di carni di pollame originarie dell’Ucraina.

(3)Conformemente all’accordo, l’Unione deve aumentare di 50 000 tonnellate il contingente tariffario per le carni e frattaglie commestibili di volatili, fresche, refrigerate o congelate e per le altre preparazioni o conserve di carni di tacchino e di galli e galline della specie Gallus domesticus, con codici NC corrispondenti al numero d’ordine 09.4273 stabilito nel regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078 della Commissione.

(4)È pertanto opportuno modificare il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078 per tener conto dei quantitativi del contingente tariffario da mettere a disposizione in applicazione dell’accordo.

(5)L’accordo entrerà in vigore il 1° febbraio 2020. Per l’anno contingentale 2020 i quantitativi supplementari di prodotti a base di carni di pollame per il contingente tariffario da mettere a disposizione in applicazione dell’accordo devono essere calcolati proporzionalmente, tenendo conto della data di entrata in vigore dell’accordo. A decorrere dal periodo contingentale che ha inizio il 1° gennaio 2021 dovrebbe essere messa a disposizione la totalità dei quantitativi annui di prodotti a base di carne di pollame previsti dall’accordo.

(6)Il quantitativo supplementare del contingente per i prodotti a base di carne di pollame assegnato all’Ucraina in forza dell’accordo dovrebbe essere messo a disposizione dal 1° febbraio 2020, data di entrata in vigore dell’accordo. A norma dell’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078, il contingente di prodotti a base di carne di pollame assegnato all’Ucraina è gestito su base trimestrale.

(7)A norma dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078, le domande di diritti d’importazione sono presentate entro i primi sette giorni del mese che precede ciascun trimestre. Pertanto, per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2020 il periodo di presentazione delle domande sarà già scaduto alla data di entrata in vigore dell’accordo. Occorre dunque fissare, per i primi sette giorni del febbraio 2020, un periodo supplementare di presentazione delle domande di diritti d’importazione corrispondenti al quantitativo supplementare del contingente assegnato nell’ambito dell’accordo per il periodo compreso tra 1o febbraio e il 31 marzo 2020.

(8)Conformemente all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078, nel presentare la prima domanda per un dato anno contingentale, i richiedenti di diritti d’importazione dimostrano di aver importato un quantitativo di prodotti a base di pollame di cui ai codici NC 0207, 0210 99 39, 1602 31, 1602 32 o 1602 39 21 (in seguito «il quantitativo di riferimento»), a norma delle disposizioni doganali pertinenti; tale dimostrazione si riferisce al periodo di 12 mesi che si è concluso un mese prima della loro prima domanda. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento, la dimostrazione delle importazioni precedenti sarà stata già presentata dai richiedenti che hanno presentato domande di diritti di importazione nel dicembre 2019 per un quarto del quantitativo iniziale di 19 200 tonnellate messo a disposizione nel dicembre 2019. Tuttavia, il quantitativo annuo per l’anno contingentale 2020 previsto dall’accordo è di 65 033 tonnellate. Sussiste pertanto il rischio che la dimostrazione delle importazioni precedenti presentata dai richiedenti di diritti d’importazione nel dicembre 2019 non tenga conto dell’aumento dei quantitativi contingentali previsto dall’accordo. È quindi opportuno aprire, per i richiedenti che hanno dimostrato importazioni precedenti nel dicembre 2019, un periodo supplementare per presentare la dimostrazione aggiuntiva delle importazioni precedenti.

(9)A norma dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078, il quantitativo totale di prodotti oggetto di una domanda di diritti d’importazione presentata in uno dei sottoperiodi di cui all’articolo 2 del medesimo regolamento di esecuzione non può superare il 25 % del quantitativo di riferimento del richiedente. Al fine di applicare un quadro coerente al periodo supplementare per presentare domande aperto dal presente regolamento, tale limite dovrebbe applicarsi anche al periodo supplementare per presentare domanda di diritti di importazione corrispondente al quantitativo supplementare del contingente nell’ambito dell’accordo per il periodo compreso tra il 1o febbraio e il 31 marzo 2020.

(10)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078.

(11)Il presente regolamento dovrebbe applicarsi dalla data di entrata in vigore dell’accordo. È pertanto necessario che il presente regolamento entri in vigore con urgenza.

(12)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

Ha adottato il presente Regolamento:

Articolo 1

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078

L’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078 è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Deroghe al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078 per l’anno contingentale 2020

1.In deroga all’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078, per quanto riguarda il contingente con numero d’ordine 09.4273 stabilito nell’allegato I del medesimo regolamento di esecuzione modificato dall’articolo 1 del presente regolamento, per il periodo compreso tra il 1° febbraio e il 31 marzo 2020 è messo a disposizione il quantitativo supplementare di 8 333 tonnellate.

2.In deroga all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078, per quanto riguarda il contingente con numero d’ordine 09.4273 stabilito nell’allegato I del medesimo regolamento di esecuzione modificato dall’articolo 1 del presente regolamento, per il periodo compreso tra il 1° febbraio e il 31 marzo 2020 le domande di diritti d’importazione riguardanti il quantitativo supplementare di cui al paragrafo 1 sono presentate entro i primi sette giorni del febbraio 2020.

3.In deroga all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078, i richiedenti che hanno presentato domanda di diritti d’importazione nel dicembre 2019 possono presentare una dimostrazione supplementare del quantitativo di prodotti a base di pollame di cui ai codici NC 0207, 0210 99 39, 1602 31, 1602 32 o 1602 39 21 importato da essi o per loro conto a norma delle disposizioni doganali pertinenti nel periodo dal 1o novembre 2018 al 31 ottobre 2019 compreso. La dimostrazione supplementare delle importazioni precedenti è presentata entro i primi sette giorni del febbraio 2020.

Articolo 3

Domande di diritti d’importazione presentate nel febbraio 2020

Il quantitativo totale di prodotti oggetto della domanda di diritti d’importazione presentata nel febbraio 2020 in applicazione dell’articolo 2, paragrafo 2, non può superare il 25 % del quantitativo di riferimento del richiedente. Per i richiedenti che hanno presentato la dimostrazione supplementare a norma dell’articolo 2, paragrafo 3, il quantitativo di riferimento è determinato tenendo conto di detta dimostrazione.

Articolo 4

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° Febbraio 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 Gennaio 2020

Per la Commissione

La Presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.018.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2020:018:TOC

 

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