Decisione d’Esecuzione (UE) 2020/95 della Commissione del 22 Gennaio 2020 che modifica la Decisione d’Esecuzione (UE) 2016/2323 che istituisce l’elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi a norma del regolamento (UE) n. 1257/2013.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE (1), in particolare l’articolo 16,

considerando quanto segue:

(1)L’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1257/2013 impone agli armatori di garantire che le navi destinate ad essere riciclate lo siano unicamente negli impianti di riciclaggio delle navi inclusi nell’elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi, pubblicato a norma dell’articolo 16 di tale regolamento.

(2)L’elenco europeo figura nella decisione di esecuzione (UE) 2016/2323 della Commissione (2).

(3)La Lettonia ha informato la Commissione che un impianto di riciclaggio delle navi (3) situato nel suo territorio è stato autorizzato dall’autorità competente conformemente all’articolo 14 del regolamento (UE) n. 1257/2013. La Lettonia ha fornito alla Commissione tutte le informazioni pertinenti affinché l’impianto sia incluso nell’elenco europeo. È pertanto necessario aggiornare l’elenco europeo in modo da includere l’impianto in questione.

(4)La Lituania ha informato la Commissione che un impianto di riciclaggio delle navi (4) situato nel suo territorio è stato autorizzato dall’autorità competente conformemente all’articolo 14 del regolamento (UE) n. 1257/2013. La Lituania ha fornito alla Commissione tutte le informazioni pertinenti affinché l’impianto sia incluso nell’elenco europeo. È pertanto necessario aggiornare l’elenco europeo in modo da includere l’impianto in questione.

(5)I Paesi Bassi hanno informato la Commissione che un impianto di riciclaggio delle navi (5) situato nel loro territorio è stato autorizzato dall’autorità competente conformemente all’articolo 14 del regolamento (UE) n. 1257/2013. I Paesi Bassi hanno fornito alla Commissione tutte le informazioni pertinenti affinché l’impianto sia incluso nell’elenco europeo. È pertanto necessario aggiornare l’elenco europeo in modo da includere l’impianto in questione.

(6)La Norvegia ha informato la Commissione che un impianto di riciclaggio delle navi (6) situato nel suo territorio è stato autorizzato dall’autorità competente conformemente all’articolo 14 del regolamento (UE) n. 1257/2013. La Norvegia ha fornito alla Commissione tutte le informazioni pertinenti affinché l’impianto sia incluso nell’elenco europeo. È pertanto necessario aggiornare l’elenco europeo in modo da includere l’impianto in questione.

(7)A norma dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 la Commissione ha ricevuto le domande di inclusione nell’elenco europeo relative a tre impianti di riciclaggio delle navi (7) situati in Turchia. Dopo aver valutato le informazioni e i documenti giustificativi trasmessi o raccolti conformemente all’articolo 15 di tale regolamento, la Commissione ritiene che gli impianti soddisfino i requisiti di cui all’articolo 13 di tale regolamento e possano pertanto effettuare operazioni di riciclaggio delle navi ed essere inseriti nell’elenco europeo. È pertanto necessario aggiornare l’elenco europeo in modo da includere gli impianti in questione.

(8)Il Belgio e il Portogallo hanno informato la Commissione che le loro autorità competenti hanno prorogato il periodo di validità dell’autorizzazione concessa agli impianti di riciclaggio delle navi situati, rispettivamente, nel territorio belga e nel territorio portoghese e registrati nell’elenco europeo (8). È pertanto necessario modificare l’elenco europeo al fine di aggiornare la data di scadenza dell’inclusione di tali impianti nell’elenco europeo per tener conto della proroga concessa.

(9)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2016/2323.

(10)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 25 del regolamento (UE) n. 1257/2013,

Ha adottato la presente Decisione:

Articolo 1

L’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/2323 è sostituito dall’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 22 Gennaio 2020

Per la Commissione

La Presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.018.01.0006.01.ITA&toc=OJ:L:2020:018:TOC

 

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