La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d’imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l’articolo 47 terdecies, lettera c),
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento di esecuzione (UE) n. 79/2012 (2), all’articolo 7, paragrafo 2, lettera d), dispone che la Commissione mette un portale web a disposizione degli Stati membri che scelgano di pubblicare fra l’altro l’aliquota d’imposta applicabile alle prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di teleradiodiffusione e di servizi prestati per via elettronica di cui all’articolo 47, secondo comma, del regolamento (UE) n. 904/2010.
(2)Il titolo XII, capo 6, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (3) disciplina i regimi speciali per i soggetti passivi che prestano taluni servizi. Tale capo è stato modificato dalla direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio (4) e il suo ambito di applicazione è stato esteso alle prestazioni di servizi a persone che non sono soggetti non passivi e alle vendite a distanza di beni.
(3)Al fine di tener conto dell’estensione dell’ambito di applicazione dei regimi speciali di cui al titolo XII, capo 6, della direttiva 2006/112/CE, il regolamento (UE) n. 904/2010 è stato modificato dal regolamento (UE) 2017/2454 (5) con l’inserimento dell’articolo 47 octies.
(4)È pertanto opportuno modificare il regolamento di esecuzione (UE) n. 79/2012 al fine di riflettere tale modifica del regolamento (UE) n. 904/2010.
(5)Affinché tale regolamento si applichi a decorrere dalla medesima data delle disposizioni modificate del titolo XII, capo 6, della direttiva 2006/112/CE e dell’articolo 47 octies del regolamento (UE) n. 904/2010, è opportuno che il presente regolamento si applichi dal 1o gennaio 2021.
(6)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la cooperazione amministrativa,
Ha adottato il presente Regolamento:
Articolo 1
All’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 79/2012, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d)A decorrere dal 1o gennaio 2021 le aliquote d’imposta applicabili alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi conformemente ai regimi speciali del titolo XII, capo 6, della direttiva 2006/112/CE di cui all’articolo 47 octies, secondo comma, del regolamento (UE) n. 904/2010.».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° Gennaio 2021.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 Gennaio 2020
Per la Commissione
La Presidente
Ursula VON DER LEYEN
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