Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell’11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell’Unione europea (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,
visto l’accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (2), in particolare il punto 11,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Il Fondo di solidarietà dell’Unione europea («il Fondo») è destinato a consentire all’Unione di rispondere in modo rapido, efficiente e flessibile alle situazioni di emergenza per dimostrare solidarietà con la popolazione delle regioni colpite da catastrofi naturali.
(2)Per il Fondo è fissato un massimale annuo pari a 500 000 000 EUR (a prezzi 2011), come stabilito all’articolo 10 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio (3).
(3)Il 15 maggio 2019 la Grecia ha presentato una domanda di mobilitazione del Fondo in seguito alle piogge e alle tempeste di eccezionale intensità che hanno colpito Creta tra il 23 e il 26 febbraio 2019 con conseguenti inondazioni e frane.
(4)La domanda della Grecia è conforme alle condizioni per la concessione di un contributo finanziario del Fondo, come stabilito all’articolo 4 del regolamento (UE) n. 2012/2002.
(5)È opportuno pertanto procedere alla mobilitazione del Fondo per fornire un contributo finanziario alla Grecia.
(6)Con la decisione (UE) 2019/277 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), il Fondo è stato mobilitato per fornire l’importo di 50 000 000 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento per il versamento di anticipi per l’esercizio finanziario 2019. Tali stanziamenti sono stati utilizzati solo in misura molto limitata. Di conseguenza vi è la possibilità di finanziare integralmente l’importo della presente mobilitazione mediante la riassegnazione degli stanziamenti disponibili per il versamento di anticipi nel quadro del bilancio generale dell’Unione per l’esercizio finanziario 2019.
(7)Al fine di ridurre al minimo i tempi di mobilitazione del Fondo, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dalla data della sua adozione,
Hanno adottato la presente Decisione:
Articolo 1
Nel quadro del bilancio generale dell’Unione per l’esercizio 2019, il Fondo di solidarietà dell’Unione europea è mobilitato per erogare alla Grecia l’importo di 4 552 517 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento.
L’importo di cui al primo comma è finanziato integralmente dagli stanziamenti mobilitati per il versamento di anticipi disponibili nel bilancio dell’Unione per l’esercizio finanziario 2019. Gli stanziamenti disponibili per il versamento degli anticipi sono ridotti di conseguenza.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Essa si applica a decorrere dal 27 Novembre 2019.
Fatto a Strasburgo, il 27 Novembre 2019.
Per il Parlamento europeo
Il Presidente
M. SASSOLI
Per il Consiglio
Il Presidente
TUPPURAINEN
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