La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi e che abroga i regolamenti (CE) n. 443/2009 e (UE) n. 510/2011 (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 8, e l’articolo 15, paragrafo 8,
considerando quanto segue:
(1)A decorrere dal 1o settembre 2019 tutti i veicoli commerciali leggeri sono soggetti a una nuova procedura regolamentare di prova per la misurazione delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante, ossia la procedura di prova per i veicoli leggeri armonizzata a livello mondiale (World Harmonised Light Vehicles Test Procedure — WLTP) introdotta dal regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione (2), che sostituisce il nuovo ciclo di guida europeo (NEDC) di cui al regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione (3). Per determinare le emissioni di CO2 e il consumo di carburante dei veicoli di categoria N1 omologati con un sistema a più fasi è stata pertanto stabilita una nuova metodologia che è riportata negli allegati I e II del regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).
(2)Poiché il regolamento (UE) n. 510/2011 sarà abrogato a decorrere dal 1o gennaio 2020, è necessario garantire che il regolamento (UE) 2019/631 preveda la stessa metodologia.
(3)A norma dell’allegato III, parte B, punto 2, del regolamento (UE) 2019/631, le emissioni specifiche di CO2 dei veicoli omologati in più fasi devono essere attribuite al costruttore del veicolo di base. Per consentire al costruttore del veicolo di base di pianificare efficacemente e con sufficiente certezza il rispetto degli obiettivi per le emissioni specifiche, è opportuno stabilire una metodologia che assicuri che le emissioni di CO2 e la massa dei veicoli completati che saranno assegnate al costruttore in questione siano note al momento della produzione e della vendita del veicolo di base (completo o incompleto) e non soltanto nel momento in cui il costruttore della fase finale immette sul mercato il veicolo completato.
(4)Per determinare le emissioni di CO2 di un veicolo di base incompleto è stato pertanto messo a punto un metodo specifico che prevede l’utilizzo del metodo dell’interpolazione di cui al regolamento (UE) 2017/1151. Le emissioni di CO2 e i valori di massa così determinati dovrebbero essere il più possibile rappresentativi delle emissioni specifiche di CO2 e della massa in ordine di marcia che saranno determinati per il veicolo completato. A fini di coerenza, il calcolo dell’obiettivo delle emissioni specifiche del costruttore del veicolo di base dovrebbe pertanto tenere conto dei valori di massa determinati conformemente a questa metodologia.
(5)Il costruttore del veicolo di base dovrebbe comunicare alla Commissione sia i valori di input utilizzati per il metodo di interpolazione sia le emissioni di CO2 che ne derivano e la massa dei veicoli di base incompleti. Allo stesso tempo gli Stati membri dovrebbero continuare a comunicare alla Commissione le emissioni specifiche di CO2 e la massa in ordine di marcia dei veicoli completati.
(6)Sulla base dei dati comunicati la Commissione dovrebbe valutare costantemente la rappresentatività dei valori delle emissioni di CO2 di monitoraggio del veicolo di base e informare i costruttori degli eventuali scostamenti riscontrati. Qualora emerga uno scostamento significativo e persistente tra i valori medi delle emissioni di CO2 di monitoraggio dei veicoli di base e la media delle emissioni specifiche di CO2 dei veicoli completati, si dovrebbero utilizzare i valori relativi ai veicoli completati per stabilire se i costruttori rispettano i loro obiettivi per le emissioni specifiche.
(7)Per tener conto dell’abrogazione del regolamento (UE) n. 510/2011 con effetto dal 1o gennaio 2020, è opportuno assicurare che la data di entrata in vigore del presente regolamento sia il più possibile vicina al 1o gennaio 2020.
(8)Gli allegati I e III del regolamento (UE) 2019/631 dovrebbero quindi essere modificati di conseguenza,
Ha adottato il presente Regolamento:
Articolo 1
Gli allegati I e III del regolamento (UE) 2019/631 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 Ottobre 2019
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
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