La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (1), in particolare l’articolo 33, paragrafi 2 e 3, e l’articolo 38, lettera d),
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) stabilisce che il sistema degli organismi e delle autorità di controllo riconosciuti dalla Commissione a norma dell’articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007 per effettuare controlli e rilasciare certificati nei paesi terzi ai fini dell’importazione di prodotti che offrono garanzie equivalenti sarà sostituito da un sistema di organismi e autorità di controllo riconosciuti dalla Commissione ai fini dell’importazione di prodotti conformi. Il nuovo regime di importazione di cui al regolamento (UE) 2018/848 si applicherà a decorrere dal 1o gennaio 2021. Al fine di assicurare che siano disponibili le necessarie capacità amministrative per un tempestivo riconoscimento degli organismi e delle autorità di controllo nell’ambito del nuovo regime, è opportuno introdurre un termine ultimo per la ricezione di nuove domande di riconoscimento degli organismi e delle autorità di controllo ai fini dell’equivalenza di cui all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione (3) e la loro inclusione nell’elenco di cui all’allegato IV del medesimo regolamento. Le domande pervenute dopo tale termine non dovrebbero più essere ricevibili.
(2)I prodotti importati da un paese terzo possono essere immessi sul mercato dell’Unione come prodotti biologici se sono coperti da un certificato di ispezione rilasciato dalle autorità competenti, dalle autorità di controllo o dagli organismi di controllo di un paese terzo riconosciuto o da un’autorità o un organismo di controllo riconosciuti. Al fine di assicurare la conformità all’articolo 33, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 834/2007, che prevede che il certificato di ispezione accompagni le merci fino ai locali del primo destinatario, e al fine di garantire la tracciabilità dei prodotti importati durante la distribuzione, compreso il trasporto da paesi terzi, è opportuno chiarire che il certificato di ispezione deve essere rilasciato dall’autorità o dall’organismo di controllo competente nel momento in cui la partita lascia il paese terzo di esportazione o di origine.
(3)L’allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 reca l’elenco dei paesi terzi i cui sistemi di produzione e le cui misure di controllo della produzione agricola biologica sono riconosciuti equivalenti a quelli stabiliti nel regolamento (CE) n. 834/2007.
(4)Il Giappone ha informato la Commissione che la sua autorità competente ha aggiunto l’autorità di controllo «Akatonbo» all’elenco degli organismi di controllo riconosciuti dal Giappone.
(5)La Repubblica di Corea ha informato la Commissione che la sua autorità competente ha modificato il nome di «Neo environmentally-friendly» e il nome e l’indirizzo Internet di «Association for Agricultural Products Quality Evaluation». La Repubblica di Corea ha inoltre informato la Commissione che il riconoscimento dell’organismo di controllo «Korea Agricultural Product and Food Certification» è stato revocato.
(6)Gli Stati Uniti hanno informato la Commissione che la loro autorità competente ha aggiunto sette organismi di controllo all’elenco di quelli riconosciuti dagli Stati Uniti ai fini dell’equivalenza di cui all’articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007, ossia «CERES», «EcoLOGICA S.A», «Food Safety SA», «IBD Certifications», «Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale (CIEA)», «OnMark» e «Perry Johnson Registrar Food Safety, Inc.». Gli Stati Uniti hanno inoltre chiesto l’eliminazione di «Global Culture», «Global Organic Certification Services», «Stellar Certification Services, Inc.», «Institute for Marketecology (IMO)» e «Basin and Range Organics (BARO)» dall’elenco di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008.
(7)L’allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 reca l’elenco delle autorità e degli organismi di controllo incaricati dell’esecuzione dei controlli e del rilascio dei certificati nei paesi terzi ai fini dell’equivalenza.
(8)La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «A CERT European Organization for Certification S.A» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l’ambito del suo riconoscimento per le categorie di prodotti A e D ad Armenia, Ghana, Kosovo (4), Kuwait, Oman, Perù, Sudan, Emirati arabi uniti, Uzbekistan e Vietnam.
(9)La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Argencert SA» di essere eliminata dall’elenco dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato eliminare tale organismo di controllo dall’elenco.
(10)La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Balkan Biocert Skopje» di modificare il proprio status giuridico. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato sostituire il nome di tale organismo di controllo con «Balkan Biocert Macedonia DOOEL Skopje».
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