Decisione n. 1/2019 del Comitato Ape Istituito dall’Accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra.

Il Comitato APE,

visto l’accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra («accordo»), firmato a Bruxelles il 28 luglio 2016 e applicato a titolo provvisorio dal 15 dicembre 2016, in particolare gli articoli 76, 77 e 81,

visti il trattato relativo all’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea («Unione») e l’atto di adesione all’accordo depositato dalla Repubblica di Croazia l’8 novembre 2017,

considerando quanto segue:

(1)L’accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato sul funzionamento dell’Unione europea alle condizioni in esso indicate, e, dall’altra, al territorio del Ghana.

(2)A norma dell’articolo 77 dell’accordo, il comitato APE può decidere le misure di adeguamento eventualmente necessarie a seguito dell’adesione di nuovi Stati membri all’Unione,

Ha adottato la presente Decisione:

Articolo 1

La Repubblica di Croazia, in qualità di parte dell’accordo, prende atto e procede all’adozione, alla stregua degli altri Stati membri dell’Unione, dei testi dell’accordo nonché degli allegati, dei protocolli e delle dichiarazioni a esso acclusi.

Articolo 2

L’articolo 81 dell’accordo è sostituito dal seguente:

«Articolo 81

Testi facenti fede

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede.»

Articolo 3

L’Unione trasmette al Ghana la versione in lingua croata dell’accordo.

Articolo 4

1.Le disposizioni dell’accordo si applicano alle merci esportate dal Ghana nella Repubblica di

Croazia o dalla Repubblica di Croazia nel Ghana purché esse risultino conformi alle norme di origine in vigore nel territorio delle parti dell’accordo e, al 15 dicembre 2016, fossero in transito o in custodia temporanea, presso un deposito doganale o in una zona franca nel Ghana o nella Repubblica di Croazia.

2.Nei casi di cui al paragrafo 1, il trattamento preferenziale è concesso purché, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente decisione, alle autorità doganali del paese importatore sia presentata una prova dell’origine rilasciata a posteriori dalle autorità doganali del paese esportatore.

Articolo 5

Il Ghana si impegna a non introdurre rivendicazioni, richieste o misure correttive e a non modificare o revocare eventuali concessioni a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio («GATT») del 1994 o dell’articolo XXI dell’accordo generale sugli scambi di servizi («GATS»), in relazione all’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione.

Articolo 6

La presente decisione entra in vigore il giorno della firma.

Gli articoli 3 e 4 tuttavia si applicano a decorrere dal 15 dicembre 2016.

Fatto a Bruxelles, il 2 Dicembre 2019

Per il Ghana

Alan KYEREMATEN

Ministro del Commercio e dell’Industria della Repubblica del Ghana

Per l’Unione europea

Phil HOGAN

Commissario per il Commercio Commissione europea

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.333.01.0154.01.ITA&toc=OJ:L:2019:333:TOC

 

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