La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione («regolamento IMI») (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)Il sistema di informazione del mercato interno («IMI») istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2012 è un’applicazione software accessibile via Internet che è stata sviluppata dalla Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, al fine di aiutarli a rispettare le prescrizioni in materia di scambio di informazioni stabilite negli atti dell’Unione mediante un meccanismo di comunicazione centralizzato che facilita lo scambio di informazioni transfrontaliero e l’assistenza reciproca.
(2)Conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1024/2012 la Commissione può realizzare progetti pilota al fine di valutare l’efficacia dell’IMI per l’attuazione delle disposizioni in materia di cooperazione amministrativa di atti dell’Unione non elencati nell’allegato di tale regolamento.
(3)Il regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) stabilisce le condizioni in base alle quali le autorità competenti responsabili dell’esecuzione delle norme dell’Unione sulla tutela dei consumatori devono collaborare e coordinare azioni tra loro e con la Commissione. L’articolo 35 di tale regolamento prescrive che la Commissione istituisca e aggiorni una banca dati elettronica per tutte le comunicazioni tra le autorità competenti, gli uffici unici di collegamento e la Commissione effettuate a norma di detto regolamento. Esso prescrive inoltre che le informazioni fornite da soggetti che formulano segnalazioni esterne a norma dell’articolo 27 di detto regolamento siano archiviate ed elaborate in tale banca dati elettronica. L’articolo 23, paragrafo 3, di detto regolamento prevede inoltre che l’Autorità bancaria europea agisca come osservatore in determinati casi e pertanto essa dovrebbe essere in grado di accedere alla banca dati elettronica in tali casi per poter osservare le comunicazioni pertinenti.
(4)La Commissione ha adottato la decisione di esecuzione (UE) 2019/2213 (3) che definisce le modalità pratiche e operative per il funzionamento della banca dati elettronica istituita a norma del regolamento (UE) 2017/2394 per quanto riguarda le comunicazioni effettuate a norma di determinate disposizioni di tale regolamento. L’IMI potrebbe costituire uno strumento efficace per l’attuazione delle disposizioni in materia di cooperazione amministrativa che rientrano nell’ambito di applicazione della decisione di esecuzione (UE) 2019/2213 Tali disposizioni dovrebbero quindi essere oggetto di un progetto pilota a norma dell’articolo 4 del regolamento (UE) n. 1024/2012.
(5)Il regolamento (UE) 2017/2394 definisce i diversi soggetti responsabili dell’applicazione delle disposizioni in materia di cooperazione amministrativa stabilite in tale regolamento. Al fine di garantire l’applicazione efficace di queste disposizioni, detti soggetti dovrebbero essere considerati partecipanti all’IMI ai fini del progetto pilota.
(6)L’IMI dovrebbe offrire la funzionalità tecnica che consente alle autorità competenti, agli uffici unici di collegamento, alla Commissione e agli altri soggetti di adempiere gli obblighi previsti dal regolamento (UE) 2017/2394 che rientrano nell’ambito di applicazione della decisione di esecuzione (UE) 2019/2213 L’IMI dovrebbe garantire che tali soggetti abbiano un accesso limitato alla funzionalità alla quale devono poter accedere per adempiere agli obblighi previsti da tale regolamento.
(7)L’IMI consente ai suoi partecipanti di comunicare e interagire tra loro in maniera strutturata. Ciò significa che per lo scambio e il trattamento di tutte le informazioni tramite l’IMI devono essere utilizzati formulari strutturati. L’uso di questi formulari rispetterà quindi tutte le prescrizioni del regolamento (UE) 2017/2394 sull’uso di formulari standard per le comunicazioni che rientrano nell’ambito del progetto pilota (ad esempio la prescrizione dell’articolo 13, paragrafo 3, di tale regolamento).
(8)L’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/2394 dispone che i dati relativi a un’infrazione siano archiviati nella banca dati elettronica per un arco di tempo non superiore a quello necessario a conseguire le finalità per le quali sono stati raccolti e trattati e comunque per non più di cinque anni a decorrere dalla chiusura dell’azione coordinata pertinente. Per questo motivo l’IMI dovrebbe garantire che i dati relativi a un’infrazione possano essere cancellati dal sistema quando non sono più necessari e comunque entro cinque anni dalla data specificata all’articolo 35, paragrafo 3, secondo comma, lettere a), b) o c), del regolamento (UE) 2017/2394. Dovrebbe rimanere accessibile nell’IMI solo una registrazione degli scambi d’informazioni. Tale disposizione dovrebbe essere applicata fatto salvo l’articolo 14 del regolamento (UE) n. 1024/2012, nella misura in cui l’applicazione di tale articolo potrebbe comportare il blocco o la cancellazione anticipati di dati personali conservati come parte del progetto pilota.
(9)Conformemente all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1024/2012 la Commissione è tenuta a presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una valutazione dei risultati del progetto pilota. È opportuno specificare la data entro cui deve essere presentata la valutazione. Per motivi di coerenza la data specificata dovrebbe corrispondere alla data entro la quale deve essere presentata la relazione prescritta all’articolo 40 del regolamento (UE) 2017/2394.
(10)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 24 del regolamento (UE) n. 1024/2012.
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