La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003 (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)La decisione 2007/25/CE della Commissione (2) stabilisce alcune misure di protezione relative all'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) e ai movimenti di volatili al seguito dei rispettivi proprietari all'interno dell'Unione. Essa è stata adottata in risposta alla comparsa di focolai di HPAI del sottotipo H5N1 allo scopo di proteggere la salute umana e degli animali nell'Unione ed è applicabile fino al 31 dicembre 2019.
(2)Nel mondo continuano ad apparire focolai di HPAI di diversi sottotipi H5, e più raramente di sottotipo H7, che interessano il pollame e altri volatili in cattività. L'HPAI è diventata endemica in diversi paesi terzi e ne ha colpiti altri per la prima volta. Persiste il pericolo dell'introduzione del virus HPAI nell'Unione attraverso i movimenti non commerciali di volatili tenuti come animali da compagnia e provenienti da paesi terzi ed è quindi opportuno mantenere le misure di mitigazione di cui alla decisione 2007/25/CE.
(3)Un atto delegato e un atto di esecuzione che stabiliscono le norme zoosanitarie e di certificazione per i movimenti a carattere non commerciale di volatili da compagnia nell'Unione sono attualmente in fase di preparazione nel quadro del regolamento (UE) n. 576/2013. Tuttavia tali atti volti a sostituire permanentemente le misure di protezione attualmente previste dalla decisione 2007/25/CE non saranno adottati prima del 31 dicembre 2019, vale a dire la data di scadenza della decisione 2007/25/CE.
(4)Di conseguenza, in considerazione della situazione epidemiologica globale per quanto riguarda l'HPAI è necessario prorogare il periodo di applicazione della decisione 2007/25/CE fino al 31 dicembre 2020, data entro cui dovrebbero essere stati adottati l'atto delegato e l'atto di esecuzione che stabiliscono le norme che sostituiranno quelle attualmente previste dalla decisione 2007/25/CE.
(5)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2007/25/CE.
(6)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Ha adottato la presente Decisione:
Articolo 1
All'articolo 6 della decisione 2007/25/CE, la data «31 dicembre 2019» è sostituita da «31 dicembre 2020».
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 20 Dicembre 2019
Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione
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