Decisione (UE) 2019/2215 della Banca Centrale europea del 28 Novembre 2019 che modifica la Decisione (UE) 2016/2247 sul bilancio della Banca centrale europea (BCE/2019/35).

Il Consiglio Direttivo della Banca Centrale europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 26.2,

considerando quanto segue:

(1)La decisione (UE) n. 2016/2247 della Banca centrale europea (BCE/2016/35) (1) detta le norme per la redazione del bilancio della Banca centrale europea (BCE).

(2)L’ambito di applicazione dell’accantonamento di cui all’articolo 8 della decisione (UE) 2016/2247 (ECB/2016/35) dovrebbe essere esteso a copertura di tutti i rischi finanziari.

(3)La decisione (UE) 2016/2247 (BCE/2016/35) deve stabilire regole di valutazione per i fondi di investimento negoziabili diverse da quelle applicabili alle azioni negoziabili e chiarire la segnalazione delle operazioni temporanee con istituzioni finanziarie diverse dagli enti creditizi.

(4)Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza la decisione (UE) 2016/2247 (BCE/2016/35),

Ha adottato la presente Decisione:

Articolo 1

Modifiche

La decisione (UE) 2016/2247 (BCE/2016/35) è modificata come segue:

1.L’articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

Accantonamento per rischi finanziari

Tenuta in debita considerazione la natura delle attività della BCE, il Consiglio direttivo può costituire nello stato patrimoniale della BCE un accantonamento per rischi finanziari. Il Consiglio direttivo decide sull’ammontare e sull’utilizzo dell’accantonamento in base ad una stima motivata dell’esposizione al rischio della BCE.»;

2.L’articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Articolo 11

Azioni negoziabili

La contabilizzazione delle azioni negoziabili avviene secondo le modalità stabilite nell’articolo 11 dell’Indirizzo (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34).»;

3.E’ inserito il seguente articolo 11 bis:

«Articolo 11 bis

Fondi di investimento negoziabili

La contabilizzazione dei fondi di investimento negoziabili avviene secondo le modalità stabilite nell’articolo 11 bis dell’Indirizzo (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34).»;

4.L’allegato I è sostituito dall’allegato I alla presente decisione;

5.L’allegato III è sostituito dall’allegato II alla presente decisione.

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il 31 Dicembre 2019.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 28 Novembre 2019

Per il Consiglio Direttivo

La Presidente della BCE

Christine LAGARDE

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.332.01.0168.01.ITA&toc=OJ:L:2019:332:TOC

 

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