Decisione d’Esecuzione (UE) 2019/2032 della Commissione del 26 Novembre 2019 che stabilisce misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione del Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell e che abroga la Decisione 2007/433/CE.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l’articolo 16, paragrafo 3, terza frase,

considerando quanto segue:

(1)La decisione 2007/433/CE della Commissione (2) ha stabilito misure d’emergenza provvisorie per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione di Gibberella circinata Nirenberg & O’Donnell 1998.

(2)Gibberella circinata Nirenberg & O’Donnell 1998 e Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell 1998 sono le due denominazioni attribuite allo stesso fungo pleomorfo e che denotano, rispettivamente, lo stadio teleomorfo (sessuale) e lo stadio anamorfo (asessuale) del medesimo organismo. In linea con il recente consenso scientifico (3), dal 2013 dovrebbe essere usata la denominazione «Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell 1998» per categorizzare l’organismo.

(3)Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell 1998 («l’organismo specificato») è elencato nell’allegato I, parte A, sezione II, della direttiva 2000/29/CE dal marzo 2019 (4).

(4)L’organismo specificato è presente in Portogallo e in Spagna e si manifesta principalmente nei vivai e nei boschi, ma anche nei giardini privati. Tali Stati membri hanno adottato misure nazionali di controllo e di eradicazione dell’organismo al fine di impedirne l’ulteriore introduzione e diffusione nel loro territorio.

(5)Nel 2010 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha pubblicato un parere sulla valutazione del rischio di Fusarium circinatum per il territorio dell’Unione e sulla valutazione delle opzioni di gestione del rischio (5).

(6)L’organismo specificato è associato principalmente a vegetali appartenenti al genere Pinus e alla specie Pseudotsuga menziesii («vegetali specificati»).

(7)Alla luce delle indagini annuali presentate dagli Stati membri a norma della decisione 2007/433/CE e del parere scientifico fornito dall’EFSA, si conclude che l’organismo specificato è già presente in parti del territorio dell’Unione. Tuttavia, risulta anche che la zona attualmente infestata è notevolmente più piccola di quella minacciata, se si considerano, tra l’altro, i dati ecoclimatici, la distribuzione dei potenziali ospiti e il potenziale molto elevato di insediamento dell’organismo specificato.

(8)È pertanto opportuno aggiornare le misure contro l’organismo specificato. Tali misure dovrebbero consentire il rilevamento tempestivo dell’organismo specificato nel territorio dell’Unione, la sua eradicazione qualora ne sia stata riscontrata la presenza nel territorio dell’Unione, e stabilire prescrizioni per lo spostamento, all’interno dell’Unione, di vegetali (compresi sementi e coni contenenti sementi destinate alla piantagione), di forme specifiche di legname e di materiale da imballaggio in legno al di fuori delle zone delimitate. Tali misure sono necessarie per garantire un approccio proattivo contro l’insediamento e la diffusione dell’organismo specificato nell’Unione.

(9)La distribuzione mondiale dell’organismo specificato non è chiara. Secondo le informazioni disponibili tale organismo non risulta tuttavia presente nei paesi terzi europei. L’esperienza ha inoltre dimostrato che l’organismo specificato non è stato introdotto nell’Unione attraverso il commercio dei vegetali specificati (compresi sementi e coni contenenti sementi destinate alla piantagione), di legname, di corteccia separata dal tronco e di materiale da imballaggio in legno originari di tali paesi.

(10)È pertanto opportuno adottare misure per l’introduzione nell’Unione dei vegetali specificati (compresi sementi e coni contenenti sementi destinate alla piantagione), di legname, di corteccia separata dal tronco e di materiale da imballaggio in legno originari unicamente di paesi terzi non europei. Tali misure dovrebbero comprendere un certificato fitosanitario e controlli ufficiali all’atto dell’introduzione di tali merci. Le misure dovrebbero riguardare anche forme specifiche di legname di conifere (Pinales) e il materiale da imballaggio in legno in quanto possibili ospiti dell’organismo specificato.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.313.01.0094.01.ITA&toc=OJ:L:2019:313:TOC

 

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