La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 5,
visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (2), in particolare l’articolo 47, paragrafo 2, primo comma, lettera a),
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) 2017/625 stabilisce norme relative all’esecuzione dei controlli ufficiali da parte delle autorità competenti degli Stati membri su animali e merci che entrano nell’Unione al fine di verificare la conformità alla normativa dell’Unione relativa alla filiera agroalimentare.
(2)Il regolamento delegato (UE) 2019/478 della Commissione (3) ha modificato il regolamento (UE) 2017/625 aggiungendo fieno e paglia e prodotti alimentari contenenti sia prodotti di origine vegetale sia prodotti trasformati di origine animale («prodotti compositi») alle categorie di merci di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento.
(3)Conformemente al regolamento (UE) 2017/625 alcune categorie di animali e merci provenienti da paesi terzi dovrebbero essere sempre presentate ad un posto di controllo frontaliero per i controlli ufficiali da effettuare prima del loro ingresso nell’Unione. Oltre ad animali, prodotti di origine animale, materiale germinale e sottoprodotti di origine animale, fieno e paglia e prodotti compositi rientrano tra le categorie che dovrebbero essere sempre presentate per i controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri.
(4)Il regolamento (UE) 2017/625 impone alla Commissione di stabilire elenchi dei diversi animali e prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, fieno e paglia e prodotti compositi da presentare per i controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri precisandone i rispettivi codici della nomenclatura combinata (NC) di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (4).
(5)In quanto sottocategoria dei sottoprodotti di origine animale, i prodotti derivati dovrebbero essere inclusi negli elenchi e i relativi codici NC dovrebbero essere precisati di conseguenza.
(6)La decisione 2007/275/CE (5) della Commissione reca disposizioni relative agli animali e ai prodotti, compresi i prodotti composti, soggetti a controlli veterinari presso i posti d’ispezione frontalieri conformemente alle direttive 91/496/CEE (6) e 97/78/CE del Consiglio. Conformemente al regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione (7) le nuove condizioni per l’ingresso nell’Unione di prodotti composti si applicano a decorrere dal 21 aprile 2021. È pertanto opportuno che fino a tale data continuino ad applicarsi le attuali norme stabilite dalla decisione 2007/275/CE relative ai prodotti compositi soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e che il presente regolamento non si applichi ai prodotti compositi. Al fine di evitare il sovrapporsi di disposizioni giuridiche, il presente regolamento dovrebbe modificare la decisione 2007/275/CE limitandone il campo di applicazione ai prodotti compositi.
(7)Al fine di agevolare i controlli ufficiali da parte delle autorità competenti ai posti di controllo frontalieri conformemente al regolamento (UE) 2017/625, l’elenco stabilito nel presente regolamento dovrebbe descrivere in modo dettagliato animali, prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, fieno e paglia soggetti a tali controlli ufficiali.
(8)Per determinati codici NC il presente regolamento elenca inoltre solo una parte degli animali e dei prodotti che rientrano nella pertinente voce o sottovoce. In tali casi il presente regolamento dovrebbe fornire ulteriori dettagli su quali siano i pertinenti animali e prodotti soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri.
(9)Poiché le disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 che disciplinano le questioni contemplate dal presente regolamento si applicano a decorrere dal 14 dicembre 2019, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dalla stessa data.
(10)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.
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