Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Il 22 dicembre 1994 con decisione 94/800/CE del Consiglio (1), l’Unione ha concluso l’accordo di Marrakech che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio («accordo OMC»), che è entrato in vigore il 1o gennaio 1995.
(2)A norma dell’articolo IV, paragrafo 1, dell’accordo OMC, la Conferenza dei ministri dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) è abilitata a prendere decisioni in relazione a tutti gli aspetti contemplati dagli accordi commerciali multilaterali.
(3)A norma dell’articolo IV, paragrafo 2, dell’accordo OMC, negli intervalli tra una riunione e l’altra della Conferenza dei ministri le funzioni della Conferenza dei ministri sono esercitate dal Consiglio generale dell’OMC.
(4)A norma dell’articolo IX, paragrafo 1, dell’accordo OMC, gli organismi dell’OMC di prassi adottano le decisioni all’unanimità.
(5)Nel dicembre 2013, la nona sessione della Conferenza dei ministri dell’OMC ha adottato una decisione dei ministri relativa all’Understanding on Tariff Rate Quota Administration Provisions of Agricultural Products (intesa sulle disposizioni di gestione dei contingenti tariffari relativi ai prodotti agricoli), di cui all’articolo 2 dell’accordo sull’agricoltura (WT/MIN (13)/39) («intesa sui contingenti tariffari»), che disciplina la gestione dei contingenti tariffari per i prodotti agricoli.
(6)Il paragrafo 13 dell’intesa sui contingenti tariffari prevede l’avvio di un riesame dell’intesa sui contingenti tariffari entro quattro anni dalla sua adozione, tenendo conto dell’esperienza acquisita fino a quel momento. L’obiettivo di tale riesame è promuovere un processo di costante miglioramento dell’utilizzo dei contingenti tariffari.
(7)In conformità del paragrafo 13 dell’intesa sui contingenti tariffari, nel 2018 il comitato per l’agricoltura ha proceduto al riesame di tale intesa. I risultati del riesame saranno presentati alla riunione del Consiglio generale dell’OMC di dicembre 2019 sotto forma di relazione del comitato per l’agricoltura (relazione n. G/AG/29 «Riesame del funzionamento della decisione di Bali relativa alla gestione dei contingenti tariffari», del 31 ottobre 2019).
(8)Data la mancanza di unanimità tra i membri dell’OMC sulle modifiche sostanziali da apportare all’intesa sui contingenti tariffari, la relazione raccomanda di prorogare il periodo di riesame fino alla fine del 2021, così da consentire il raggiungimento dell’unanimità sulle modifiche sostanziali. La relazione contiene inoltre raccomandazioni volte a rendere più trasparente la gestione dei contingenti tariffari.
(9)Nella riunione di dicembre 2019 il Consiglio generale dell’OMC dovrebbe essere invitato a prendere in considerazione l’adozione delle raccomandazioni di cui all’allegato 2 della relazione n. G/AG/29 sotto forma di decisione sul riesame dell’intesa sui contingenti tariffari.
(10)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Consiglio generale dell’OMC in quanto la decisione da adottare sarà vincolante per l’Unione.
(11)Conformemente all’articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull’Unione europea, nel Consiglio generale dell’OMC l’Unione è rappresentata dalla Commissione,
Ha adottato la presente Decisione:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede diConsiglio generale dell’Organizzazione mondiale del commercio («Consiglio generale dell’OMC») nella riunione di dicembre 2019 si basa sul progetto di decisione del Consiglio generale dell’OMC che adotta le raccomandazioni rivolte al Consiglio generale dell’OMC dal comitato per l’agricoltura nell’allegato 2 della relazione n. G/AG/29 del 31 ottobre 2019 accluso alla presente decisione.
I rappresentanti dell’Unione nel Consiglio generale dell’OMC possono concordare modifiche minori di tale progetto di decisione senza un’ulteriore decisione del Consiglio.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 21 Novembre 2019
Per il Consiglio
Il Presidente
SKINNARI
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