Decisione d’Esecuzione (UE) 2019/1956 della Commissione del 26 Novembre 2019 relativa alle norme armonizzate per il materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione redatte a sostegno della direttiva 2014/35/UE.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)Conformemente all’articolo 12 della direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), il materiale elettrico conforme a norme armonizzate, o a parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, è considerato conforme agli obiettivi di sicurezza di cui all’articolo 3 di tale direttiva e riportati nell’allegato I della stessa contemplati da tali norme armonizzate o da parti di esse.

(2)Con il mandato M/511, dell’8 novembre 2012, la Commissione ha chiesto al Comitato europeo di normazione (CEN), al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) e all’Istituto europeo delle norme di telecomunicazione (ETSI) la stesura del primo elenco completo dei titoli delle norme armonizzate nonché la redazione, la revisione e il completamento delle norme armonizzate per il materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione a sostegno della direttiva 2014/35/UE. Gli obiettivi di sicurezza di cui all’articolo 3 della direttiva 2014/35/UE, riportati nell’allegato I di tale direttiva, non hanno subito modifiche dal momento in cui è stata inoltrata la richiesta a CEN, a Cenelec ed ETSI.

(3)Sulla base del mandato M/511 CEN e Cenelec hanno elaborato le seguenti norme armonizzate e relative modifiche: EN 60204-1:2018 per l’equipaggiamento elettrico delle macchine; EN 60335-1:2012/A13:2017, EN 60335-2-4:2010/A11:2018, EN 60335-2-15:2016, EN 60335-2-16:2003/A11:2018, EN 60335-2-28:2003/A11:2018, EN 60335-2-29:2004/A11:2018, EN 60335-2-55:2003/A11:2018, EN 60335-2-59:2003/A11:2018, EN 60335-2-74:2003/A11:2018, EN 60335-2-85:2003/A11:2018, EN 60335-2-109:2010/A1:2018 e EN 60335-2-109:2010/A2:2018 per gli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare; EN 60715:2017, EN 60947-2:2017, EN 60947-5-1:2017 e EN 60947-5-5:1997/A2:2017 per le apparecchiature a bassa tensione; EN 60898-1:2019, EN 61008-1:2012/A12:2017, EN 62606:2013/A1:2017 e EN 63024:2018 per gli interruttori automatici e i dispositivi simili per installazioni domestiche e similari; EN IEC 61010-2-201:2018 per gli apparecchi elettrici di misura, controllo e per utilizzo in laboratorio; EN IEC 61058-1:2018 per gli interruttori per apparecchi; EN 61643-11:2012/A11:2018 per i limitatori di sovratensioni di bassa tensione; e EN 62560:2012/A11:2019 per le lampade e le relative apparecchiature.

(4)Unitamente a CEN e Cenelec, la Commissione ha valutato la conformità al mandato M/511 delle norme e delle relative modifiche redatte da CEN e Cenelec.

(5)Tali norme e relative modifiche soddisfano gli obiettivi di sicurezza a cui intendono riferirsi e che sono stabiliti nella direttiva 2014/35/UE. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti a tali norme nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(6)Diverse norme armonizzate redatte da CEN e Cenelec sostituiscono le seguenti norme armonizzate, comprese le relative modifiche, i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (3): EN 50557:2011 sostituita da EN 63024:2018; EN 60204-1:2006 sostituita da EN 60204-1:2018; EN 60335-2-15:2002 sostituita da EN 60335-2-15:2016; EN 60715:2001 sostituita da EN 60715:2017; EN 60898-1:2003 sostituita da EN 60898-1:2019; EN 60947-2:2006 sostituita da EN 60947-2:2017; EN 60947-5-1:2004 sostituita da EN 60947-5-1:2017; EN 61010-2-201:2013 sostituita da EN IEC 61010-2-201:2018; e EN 61058-1:2002 sostituita da EN IEC 61058-1:2018.

(7)Le modifiche elaborate da CEN e Cenelec modificano le seguenti norme armonizzate: EN 60335-1:2012, EN 60335-2-4:2010, EN 60335-2-16:2003, EN 60335-2-28:2003, EN 60335-2-29:2004, EN 60335-2-55:2003, EN 60335-2-59:2003, EN 60335-2-74:2003, EN 60335-2-85:2003, EN 60335-2-109:2010, EN 60947-5-5:1997, EN 61008-1:2012, EN 61643-11:2012 e EN 62560:2012, EN 62606:2013, i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (4); nonché EN 60335-2-15:2016 il cui riferimento non è ancora stato pubblicato.

(8)CEN e Cenelec hanno inoltre redatto le seguenti rettifiche: rettifica EN 60529:1991/AC:2016-12 che rettifica la norma armonizzata EN 60529:1991 e rettifica EN 60529:1991/A2:2013/AC:2019-02 che rettifica la norma armonizzata EN 60529:1991/A2:2013 per gli involucri, i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (5); rettifiche EN 60598-2-22:2014/AC:2016-05 e EN 60598-2-22:2014/AC:2016-09 che rettificano la norma armonizzata EN 60598-2-22:2014 per le lampade e le relative apparecchiature, il cui riferimento è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (6); rettifica EN 61008-1:2012/A1:2014/AC:2016-06 che rettifica la norma armonizzata EN 61008-1:2012/A1 per gli interruttori automatici e i dispositivi simili per installazioni domestiche e similari, il cui riferimento è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (7); e rettifica EN 61851-23:2014/AC:2016-06 che rettifica la norma armonizzata EN 61851-23:2014 per la carica conduttiva dei veicoli elettrici stradali, il cui riferimento è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (8). Poiché tali rettifiche introducono correzioni tecniche e al fine di garantire un’applicazione corretta e coerente delle norme armonizzate i cui riferimenti erano stati pubblicati in precedenza, è opportuno pubblicare i riferimenti di tali norme insieme ai riferimenti delle rettifiche nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(9)È pertanto necessario ritirare i riferimenti delle norme che sono state sostituite, modificate o rettificate dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Al fine di dare ai fabbricanti tempo a sufficienza per prepararsi all’applicazione delle norme armonizzate sostitutive, modificative e rettificative, è necessario rinviare il ritiro delle norme armonizzate che sono sostituite, modificate o rettificate.

(10)La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali, inclusi gli obiettivi di sicurezza, di cui alla normativa di armonizzazione dell’Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,

Ha adottato la presente Decisione:

Articolo 1

I riferimenti alle norme armonizzate relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione redatte a sostegno della direttiva 2014/35/UE, elencati nell’allegato I della presente decisione, sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 2

I riferimenti alle norme armonizzate relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione redatte a sostegno della direttiva 2014/35/UE, elencati nell’allegato II della presente decisione, sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a decorrere dalle date stabilite in tale allegato.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 26 Novembre 2019

Per la Commissione

Il Presidente

Jean-Claude JUNCKER

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.306.01.0026.01.ITA&toc=OJ:L:2019:306:TOC

 

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