La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, relativo all’omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (Euro VI) e all’accesso alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 e la direttiva 2007/46/CE e che abroga le direttive 80/1269/CEE, 2005/55/CE e 2005/78/CE (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3, l’articolo 5, paragrafo 4, l’articolo 6, paragrafo 2, e l’articolo 12,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione (2) ha recentemente modificato le norme relative alla dichiarazione e alla valutazione delle strategie ausiliarie di controllo delle emissioni (AES) per i veicoli passeggeri e commerciali leggeri. Per motivi di coerenza è opportuno adeguare anche le disposizioni già previste dal regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione (3) per i veicoli pesanti.
(2)Le prove di controllo della conformità in servizio rappresentano un elemento costitutivo della procedura di omologazione dei veicoli e consente di verificare le prestazioni dei sistemi di controllo delle emissioni per tutta la vita utile di un veicolo. A norma del regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione le prove di controllo devono essere eseguite mediante un sistema portatile di misura delle emissioni (PEMS), che valuta le emissioni in condizioni d’uso normali. L’approccio PEMS è altresì utilizzato per controllare le emissioni fuori ciclo durante l’omologazione.
(3)Le prestazioni in termini di emissioni dei veicoli pesanti nella fase successiva all’avviamento a freddo del motore non è attualmente oggetto di valutazione nell’ambito della prova di dimostrazione durante l’omologazione o della prova di controllo della conformità in servizio. A seguito di un esercizio di monitoraggio nel corso del quale sono stati raccolti e analizzati i dati emersi dalle prove di omologazione e di controllo della conformità in servizio, si è accertato che quantitativi significativi delle emissioni totali di NOx sono rimasti esclusi dall’analisi in seguito alla mancata valutazione della fase di avviamento a freddo del motore. È pertanto opportuno, al fine di ottenere una migliore rappresentazione delle emissioni reali di guida, riesaminare la procedura di misurazione per includervi la misurazione delle emissioni di inquinanti nella fase di avviamento a freddo del motore.
(4)Le misurazioni del numero di particelle eseguite tramite PEMS sono state realizzate con successo nell’ambito delle norme di omologazione dei veicoli passeggeri e commerciali leggeri riguardo alle emissioni (4). A seguito di uno studio pilota condotto dal Centro comune di ricerca della Commissione nel cui ambito è stata effettuata un’analisi sulle attrezzature portatili per la misurazione del numero di particelle per i veicoli pesanti, si ritiene congrua l’introduzione di un requisito analogo nelle norme di omologazione dei veicoli pesanti riguardo alle emissioni. A norma del regolamento (CE) n. 595/2009, la Commissione sarà obbligata a riesaminare periodicamente il livello del fattore di conformità definitivo per le emissioni di particelle alla luce del progresso tecnico.
(5)La Commissione riconosce che i veicoli muniti di un motore con accensione a scintilla o di un motore a doppia alimentazione alimentato da gas naturale compresso (GNC), gas naturale liquefatto (GNL) o gas di petrolio liquefatto (GPL) possono richiedere adeguamenti tecnici per conformarsi al fattore di conformità del numero di particelle. È opportuno prevedere un periodo transitorio per l’applicazione del fattore di conformità massimo consentito per i veicoli muniti di motori a gas al fine di garantire ai fabbricanti di tali motori un periodo di tempo sufficiente per modificare i loro prodotti conformemente ai requisiti stabiliti dal presente regolamento.
(6)I requisiti introdotti dal presente regolamento per le prove di controllo della conformità in servizio non dovrebbero applicarsi retroattivamente ai motori e ai veicoli omologati prima dell’introduzione di tali requisiti. Le modifiche che figurano negli allegati I, II e III del presente regolamento dovrebbero pertanto applicarsi esclusivamente alle prove di controllo della conformità in servizio di nuovi tipi di motori o veicoli, in altre parole ai motori o ai veicoli omologati a norma delle modifiche introdotte dal presente regolamento.
(7)Le norme sull’accesso alle informazioni OBD del veicolo e alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo sono state inserite nel regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), che si applica a decorrere dal 1o settembre 2020. Le disposizioni del regolamento (UE) n. 582/2011 relative all’accesso a tali informazioni dovrebbero pertanto essere omesse a decorrere da tale data.
(8)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 582/2011.
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