La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell’11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4,
vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intraunionali di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l’articolo 10, paragrafo 4,
vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (3), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)La decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione (4) stabilisce misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri in cui sono stati confermati casi di tale malattia nei suini domestici o selvatici («gli Stati membri interessati»). L’allegato di detta decisione di esecuzione delimita ed elenca, nelle parti da I a IV, alcune zone degli Stati membri interessati, differenziate secondo il livello di rischio in base alla situazione epidemiologica relativa a tale malattia. L’allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è stato modificato ripetutamente per tenere conto dei cambiamenti della situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana nell’Unione, cambiamenti che devono appunto riflettersi in detto allegato. L’allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è stato modificato da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2019/1931 della Commissione (5), a seguito dei casi di peste suina africana nei suini selvatici che si sono verificati in Polonia e dei miglioramenti della situazione epidemiologica relativa alla malattia in Lituania.
(2)Nel novembre 2019 sono stati rilevati diversi nuovi casi di peste suina africana nei suini selvatici nella regione di Lubusz in Polonia, in zone attualmente elencate nell’allegato, parte II, della decisione di esecuzione 2014/709/UE, situate nelle immediate vicinanze di zone elencate nella parte I di tale allegato. Questi casi di peste suina africana nei suini selvatici rappresentano un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Tali zone della Polonia elencate nell’allegato, parte I, della decisione di esecuzione 2014/709/UE, situate nelle immediate vicinanze di zone che figurano nella parte II dell’allegato e che sono state colpite dai recenti casi di peste suina africana dovrebbero pertanto essere ora elencate nella parte II, anziché nella parte I, di detto allegato.
(3)Nell’ottobre 2019 è stato inoltre rilevato un caso di peste suina africana in un suino selvatico nella regione di Smolyan in Bulgaria, in una zona attualmente elencata nell’allegato, parte II, della decisione di esecuzione 2014/709/UE, situata nelle immediate vicinanze di una zona della Grecia non elencata in detto allegato. Questo caso di peste suina africana in un suino selvatico rappresenta un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Tale zona della Grecia, non elencata nell’allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE e situata nelle immediate vicinanze di una zona della Bulgaria, che figura nella parte II dell’allegato e che è colpita da questo recente caso di peste suina africana, dovrebbe pertanto essere ora elencata nella parte I di detto allegato.
(4)A seguito di tali recenti casi di peste suina africana nei suini selvatici in Polonia e in Bulgaria nelle immediate vicinanze del confine con la Grecia e tenendo conto dell’attuale situazione epidemiologica relativa a tale malattia nell’Unione, la regionalizzazione in Polonia e in Grecia è stata oggetto di una valutazione urgente. Sono state inoltre esaminate anche le misure di gestione del rischio in vigore. Tali cambiamenti devono riflettersi nell’allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.
(5)Al fine di tenere conto dei recenti sviluppi dell’evoluzione epidemiologica della peste suina africana nell’Unione e di affrontare in modo proattivo i rischi associati alla diffusione di tale malattia, è opportuno che per la Polonia e la Grecia siano delimitate nuove zone ad alto rischio di dimensioni sufficienti e che tali zone siano debitamente elencate nell’allegato, parti I e II, della decisione di esecuzione 2014/709/UE. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.
(6)Data l’urgenza della situazione epidemiologica nell’Unione per quanto riguarda la diffusione della peste suina africana, è importante che le modifiche apportate all’allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE mediante la presente decisione prendano effetto il prima possibile.
(7)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Ha adottato la presente Decisione:
Articolo 1
L’allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dal testo figurante nell’allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 25 Novembre 2019
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
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