Il Consiglio dell'Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)L'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico ("ACP"), da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (1) ("accordo di partenariato ACP-UE"), , è entrato in vigore il 1° aprile 2003 e si applica fino al 29 febbraio 2020.
(2)A norma dell'articolo 95, paragrafo 4, primo comma, dell'accordo di partenariato ACP-UE, nel settembre 2018 sono stati avviati negoziati per un nuovo accordo di partenariato ACP-UE ("nuovo accordo"). Poiché il nuovo accordo non sarà pronto per essere applicato entro la data di scadenza dell'attuale quadro giuridico, è necessario adottare misure transitorie per prorogare l'applicazione delle disposizioni dell'accordo di partenariato ACP-UE.
(3)L'articolo 95, paragrafo 4, secondo comma, dell'accordo di partenariato ACP-UE stabilisce che il Consiglio dei ministri ACP-UE adotta le eventuali misure transitorie necessarie fino all'entrata in vigore del nuovo accordo.
(4)Il 23 maggio 2019, a norma dell'articolo 15, paragrafo 4, dell'accordo di partenariato ACP-UE, il Consiglio dei ministri ACP-UE ha delegato al Comitato degli ambasciatori ACP-UE il potere di adottare le misure transitorie. (2) Il Comitato degli ambasciatori ACP-UE deve adottare la decisione di adottare misure transitorie a norma dell'articolo 95, paragrafo 4, dell'accordo di partenariato ACP-UE.
(5)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Comitato degli ambasciatori ACP-UE in quanto la decisione da adottare sarà vincolante per l'Unione.
(6)Le disposizioni dell'accordo di partenariato ACP-UE saranno applicate al fine di mantenere la continuità nelle relazioni tra l'Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati ACP, dall'altra. Tali misure transitorie non sono pertanto intese ad apportare modifiche all'accordo di partenariato ACP-UE come previsto all'articolo 95, paragrafo 3, dell'accordo stesso.
(7)È opportuno stabilire la posizione dell'Unione in sede di Comitato degli ambasciatori ACP-UE per quanto riguarda l'adozione di misure transitorie a norma dell'articolo 95, paragrafo 4 dell'accordo di partenariato ACP- UE, sulla base del progetto di decisione accluso,
Ha adottato la presente Decisione:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Comitato degli ambasciatori ACP-UE, a norma dell'articolo 95, paragrafo 4, dell'accordo di partenariato ACP-UE, è a favore della proroga dell'applicazione delle disposizioni dell'accordo di partenariato ACP-UE fino al 31 dicembre 2020 o fino all'entrata in vigore del nuovo accordo ovvero fino all'applicazione provvisoria tra l'Unione e gli Stati ACP del nuovo accordo, se in data anteriore, e si baserà sul progetto di decisione del Comitato degli ambasciatori ACP-UE accluso alla presente decisione.
Le disposizioni dell'accordo di partenariato ACP-UE si applicano conformemente alla finalità e all'obiettivo dell'articolo 95, paragrafo 4, del medesimo.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 18 Novembre 2019.
Per il Consiglio
Il Presidente
LEPPÄ
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