La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (1), in particolare l'articolo 26, paragrafo 4,
previa consultazione del comitato dei Fondi agricoli,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/916 (2) della Commissione ha fissato il tasso di adattamento dei pagamenti diretti a norma del regolamento (UE) n. 1306/2013 per l'anno civile 2019. Tale tasso di adattamento è stato fissato alla luce delle informazioni disponibili nell'ambito del progetto di bilancio 2020, in particolare tenendo conto di un importo di disciplina finanziaria di 478 milioni di EUR destinato alla riserva per le crisi nel settore agricolo di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) n. 1306/2013.
(2)Sebbene l'importo per applicare la disciplina finanziaria per la riserva per le crisi nel settore agricolo rimanga fissato a 478 milioni di EUR, le informazioni disponibili in relazione alla lettera rettificativa della Commissione n. 1 al progetto di bilancio 2020, che copre le previsioni per i pagamenti diretti e le spese connesse al mercato, indicano che è necessario adeguare il tasso di disciplina finanziaria fissato nel regolamento di esecuzione (UE) 2019/916.
(3)Di conseguenza, sulla base delle nuove informazioni in possesso della Commissione, è opportuno adeguare il tasso di adattamento a norma dell'articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013, anteriormente al 1o dicembre dell'anno civile al quale si applica tale tasso.
(4)Di norma, gli agricoltori che presentano domanda di pagamenti diretti per un dato anno civile (N) ricevono i pagamenti entro un determinato termine compreso nell'esercizio finanziario (N + 1). Gli Stati membri possono tuttavia erogare pagamenti tardivi agli agricoltori anche oltre detto termine, entro certi limiti di bilancio. I pagamenti tardivi possono essere erogati in un esercizio finanziario successivo. Quando la disciplina finanziaria è applicata a un dato anno civile, il tasso di adattamento non dovrebbe applicarsi ai pagamenti per i quali le domande di aiuto sono state presentate in anni civili diversi da quello in cui si applica tale disciplina finanziaria. Al fine di garantire parità di trattamento a tutti gli agricoltori, è quindi opportuno disporre che il tasso di adattamento si applichi solo ai pagamenti per i quali le domande di aiuto sono state presentate nell'anno civile cui si applica la disciplina finanziaria, a prescindere dal momento in cui i pagamenti saranno erogati agli agricoltori.
(5)A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), il tasso di adattamento dei pagamenti diretti determinato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1306/2013 si applica soltanto ai pagamenti diretti superiori a 2 000 EUR da concedere agli agricoltori nell'anno civile corrispondente. Inoltre, l'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013 dispone che, a seguito dell'introduzione graduale dei pagamenti diretti, il tasso di adattamento si applichi alla Croazia solo a decorrere dal 1o gennaio 2022. Il tasso di adattamento da fissare mediante il presente regolamento non dovrebbe pertanto applicarsi ai pagamenti a favore degli agricoltori del suddetto Stato membro.
(6)Il nuovo tasso di adattamento dovrebbe essere preso in considerazione ai fini del calcolo di tutti i pagamenti da concedere a un agricoltore per una domanda di aiuto presentata per l'anno civile 2019. Per motivi di chiarezza, è pertanto opportuno abrogare il regolamento di esecuzione (UE) 2019/916.
(7)Al fine di garantire che il tasso di adattamento adeguato sia applicabile a decorrere dalla data stabilita per i pagamenti a favore degli agricoltori a norma del regolamento (UE) n. 1306/2013, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1° dicembre 2019,
Ha adottato il presente Regolamento:
Articolo 1
1.Ai fini della fissazione del tasso di adattamento di cui agli articoli 25 e 26 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e in conformità all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, gli importi dei pagamenti diretti nell'ambito dei regimi di sostegno elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013 che superino 2 000 EUR, da versare agli agricoltori per le domande di aiuto presentate con riferimento all'anno civile 2019, sono ridotti di un tasso di adeguamento pari a 1,432635 %.
2.La riduzione di cui al paragrafo 1 non si applica in Croazia.
Articolo 2
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/916 è abrogato.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° Dicembre 2019.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 Novembre 2019
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
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