Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,
vista la decisione (PESC) 2017/2074 del Consiglio, del 13 novembre 2017, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela (1),
vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) 2017/2063 del Consiglio (2) attua diverse misure restrittive disposte dalla decisione (PESC) 2017/2074.
(2)L’11 novembre 2019 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2019/1893 (3), che modifica la decisione (PESC) 2017/2074 introducendo un articolo sul trattamento dei dati personali da parte del Consiglio e dell’alto rappresentante.
(3)Ai fini dell’attuazione del regolamento (UE) 2017/2063 e per garantire la massima certezza del diritto all’interno dell’Unione, è opportuno che siano pubblicati i nomi e gli altri dati pertinenti relativi alle persone fisiche e giuridiche, alle entità e agli organismi i cui fondi e le cui risorse economiche sono congelati a norma di tale regolamento. Qualsiasi trattamento di dati personali deve essere conforme ai regolamenti (UE) 2016/679 (4) e (UE) 2018/1725 (5) del Parlamento europeo e del Consiglio.
(4)È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2017/2063,
Ha adottato il presente Regolamento:
Articolo 1
Nel regolamento (UE) 2017/2063 è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 18 bis
1.Il Consiglio, la Commissione e l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (“alto rappresentante”) possono trattare i dati personali per svolgere i propri compiti a norma del presente regolamento. Tali compiti comprendono:
a)Per quanto riguarda il Consiglio, la preparazione e l’introduzione di modifiche degli allegati IV e V;
b)Per quanto riguarda l’alto rappresentante, la preparazione di modifiche degli allegati IV e V;
c)Per quanto riguarda la Commissione:
i)L’aggiunta del contenuto degli allegati IV e V nell’elenco elettronico consolidato delle persone, dei gruppi e delle entità oggetto di misure restrittive finanziarie dell’Unione e nella mappa interattiva delle sanzioni, entrambi pubblicamente disponibili;
ii)Il trattamento delle informazioni relative all’impatto delle misure adottate dal presente regolamento, come il valore dei fondi congelati e le informazioni sulle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti.
2.Il Consiglio, la Commissione e l’alto rappresentante possono trattare, se del caso, i dati pertinenti relativi a reati commessi da persone fisiche figuranti nell’elenco, a condanne penali di tali persone o a misure di sicurezza riguardanti tali persone solo nella misura necessaria alla preparazione degli allegati IV e V.
3.Ai fini del presente regolamento, il Consiglio, il servizio della Commissione indicato nell’allegato III del presente regolamento e l’alto rappresentante sono designati come “titolari del trattamento” ai sensi dell’articolo 3, punto 8, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) per garantire che le persone fisiche interessate possano esercitare i loro diritti a norma del regolamento (UE) 2018/1725.»
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’11 Novembre 2019
Per il Consiglio
Il Presidente
MOGHERINI
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