Regolamento (UE) 2019/1890 del Consiglio dell’11 Novembre 2019 concernente misure restrittive in considerazione delle attività di trivellazione non autorizzate della Turchia nel Mediterraneo orientale.

Il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,

vista la decisione (PESC) 2019/1894 del Consiglio, dell’11 novembre 2019, concernente misure restrittive in considerazione delle attività di trivellazione non autorizzate della Turchia nel Mediterraneo orientale (1),

vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)L'11 novembre 2019 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2019/1894 concernente misure restrittive in considerazione delle attività di trivellazione non autorizzate della Turchia nel Mediterraneo orientale. La decisione dispone il congelamento dei fondi e delle risorse economiche di talune persone, entità od organismi che sono responsabili o coinvolti – anche pianificando, preparando, per esempio mediante ricerche geosismiche, partecipando, dirigendo o prestando assistenza – in attività di trivellazione collegate alla ricerca e alla produzione di idrocarburi, o all’estrazione di idrocarburi risultante da tali attività, ovvero che forniscono a tali attività sostegno finanziario, tecnico o materiale, senza l’autorizzazione della Repubblica di Cipro, nel suo mare territoriale o nella sua zona economica esclusiva, ovvero sulla sua piattaforma continentale. Tali persone fisiche e giuridiche, entità e organismi sono elencati nell’allegato della decisione (PESC) 2019/1894

(2)Come sottolineato nella decisione (PESC) 2019/1894, le precitate attività di trivellazione violano la sovranità o i diritti sovrani e la giurisdizione della Repubblica di Cipro nel suo mare territoriale, nella sua zona economica esclusiva e sulla sua piattaforma continentale e, quando sono svolte in aree in cui la zona economica esclusiva e la piattaforma continentale non siano state delimitate a norma del diritto internazionale con uno Stato avente una costa opposta, dette attività compromettono od ostacolano il raggiungimento di un accordo di delimitazione. Tali azioni sono in contrasto con i principi della Carta delle Nazioni Unite, ivi compresa la risoluzione pacifica delle controversie, e rappresentano una minaccia per gli interessi e la sicurezza dell’Unione. Nella medesima decisione si sottolineava inoltre che il Consiglio aveva accolto con favore l’invito del governo di Cipro a negoziare con la Turchia e aveva rilevato che la delimitazione delle zone economiche esclusive e della piattaforma continentale doveva essere frutto di dialogo e negoziazione in buona fede, nel pieno rispetto del diritto internazionale e conformemente al principio delle relazioni di buon vicinato.

(3)Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, segnatamente, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale e il diritto alla protezione dei dati personali. Il presente regolamento dovrebbe essere applicato conformemente a tali diritti.

(4)Il potere di redigere e modificare l’elenco di cui all’allegato I del presente regolamento dovrebbe essere esercitato dal Consiglio per garantire la coerenza con la procedura di redazione, modifica e revisione dell’allegato della decisione (PESC) 2019/1894

(5)La procedura per la modifica dell’elenco di cui all’allegato I del presente regolamento dovrebbe prevedere che si comunichino alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi designati i motivi dell’inserimento nell’elenco affinché abbiano l’opportunità di presentare osservazioni.

(6)Ai fini dell’attuazione del presente regolamento e per garantire la massima certezza giuridica all’interno dell’Unione, è opportuno che siano pubblicati i nomi e gli altri dati pertinenti relativi alle persone fisiche e giuridiche, alle entità e agli organismi i cui fondi e le cui risorse economiche sono congelati a norma del presente regolamento. Il trattamento dei dati personali dovrebbe essere conforme ai regolamenti (UE) 2016/679 (2) e (UE) 2018/1725 (3) del Parlamento europeo e del Consiglio.

(7)Poiché queste misure rientrano nell’ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, è necessaria un’azione normativa a livello dell’Unione, in particolare al fine di garantirne l’applicazione uniforme da parte degli operatori economici in tutti gli Stati membri.

(8)Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero informarsi reciprocamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e comunicarsi ogni altra informazione pertinente in loro possesso relativa al presente regolamento.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.291.01.0003.01.ITA&toc=OJ:L:2019:291:TOC

 

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