La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell’omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) n. 1230/2012 della Commissione (2) attua il regolamento (CE) n. 661/2009 stabilendo i requisiti per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi con riferimento alle loro masse e dimensioni.
(2)Le apparecchiature e i dispositivi aerodinamici, come ad esempio i deflettori retraibili o pieghevoli installati all’estremità posteriore di autocarri e loro rimorchi, nonché i dispositivi aerodinamici e le apparecchiature per le cabine, costituiscono la tecnologia attualmente disponibile in grado di migliorare le prestazioni aerodinamiche dei veicoli. Tuttavia, a causa della loro progettazione, tali dispositivi e apparecchiature possono sporgere oltre la parte più esterna anteriore, posteriore o laterale dei veicoli sui quali vengono installati. Di conseguenza, i veicoli dotati di tali dispositivi e apparecchiature dovrebbero essere esentati dal rispetto dei requisiti relativi alle dimensioni standard.
(3)La direttiva 96/53/CE del Consiglio (3) è stata modificata dalla direttiva (UE) 2015/719 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e dal regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) al fine di prevedere una deroga alle restrizioni in materia di lunghezza e peso massimi per consentire l’uso nel traffico transfrontaliero di veicoli a motore, con caratteristiche aerodinamiche migliorate e alimentati, rispettivamente, con combustibili alternativi o a zero emissioni.
(4)Al fine di garantire la coerenza tra la legislazione in materia di omologazione CE e le norme armonizzate per i veicoli stradali che circolano all’interno dell’Unione, è necessario stabilire i requisiti di omologazione per i veicoli a motore con cabine allungate e per le apparecchiature o i dispositivi aerodinamici in maniera da garantire che forniscano benefici in termini di prestazioni energetiche, migliore visibilità per i conducenti, sicurezza per gli altri utenti della strada, nonché sicurezza e comfort per i conducenti.
(5)Non è possibile per un’autorità di omologazione certificare che un tipo di dispositivo aerodinamico e di apparecchiatura sia conforme ai requisiti tecnici pertinenti indipendentemente da un veicolo. Tali dispositivi ed apparecchiature aerodinamici dovrebbero pertanto essere omologati in relazione a uno o più tipi determinati di veicoli o in relazione ai veicoli generici per i quali sono definite le dimensioni precise e le specifiche dei materiali nel luogo di installazione. Per questo motivo dovrebbero essere omologati in quanto entità tecniche indipendenti e i requisiti specifici per l’omologazione dovrebbero essere stabiliti prima di essere immessi sul mercato. Anche le cabine allungate dovrebbero essere soggette a un’omologazione del veicolo, conformemente alla direttiva 96/53/CE.
(6)La conformità alle norme in materia di emissioni di CO2 per i veicoli pesanti di imminente adozione richiederà l’applicazione di varie tecnologie per migliorare l’efficienza energetica. Una delle misure più efficaci per migliorare l’efficienza energetica consiste nel ridurre la resistenza aerodinamica dei veicoli a motore.
(7)I dispositivi aerodinamici retraibili o pieghevoli installati all’estremità posteriore di autocarri e loro rimorchi e le apparecchiature e i dispositivi aerodinamici delle cabine dovrebbero essere costruiti in maniera tale da garantire che non riducano la capacità del veicolo di essere utilizzato per il trasporto intermodale. La larghezza massima di 2,60 m si applica pertanto a tutti i veicoli, compresi quelli refrigerati. I dispositivi aerodinamici dovrebbero inoltre essere in grado di resistere allo spostamento d’aria causato da circostanze operative nel trasporto intermodale.
(8)I veicoli a motore alimentati con combustibili alternativi o a zero emissioni dovrebbero beneficiare di una franchigia di sovraccarico. Il peso supplementare necessario per la tecnologia a combustibile alternativo o a zero emissioni dovrebbe essere chiaramente indicato sulla targhetta regolamentare del costruttore.
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