La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1)A norma dell’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1286/2014, le società di gestione quali definite all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), le società di investimento di cui all’articolo 27 della medesima direttiva e le persone che forniscono consulenza o vendono quote di OICVM quali definite all’articolo 1, paragrafo 2, della suddetta direttiva sono esentate dagli obblighi di cui al suddetto regolamento fino al 31 dicembre 2019. Quando uno Stato membro applica le norme sul formato e sul contenuto del documento contenente le informazioni chiave, ai sensi degli articoli da 78 a 81 della direttiva 2009/65/CE, a fondi diversi dagli OICVM offerti agli investitori al dettaglio, l’esenzione di cui all’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1286/2014 si applica alle società di gestione, alle società d’investimento e alle persone che vendono quote di tali fondi o forniscono consulenza su siffatte quote agli investitori al dettaglio. Per garantire a tali fondi un regime giuridico transitorio coerente, l’articolo 18, terzo comma, del regolamento delegato (UE) 2017/653 della Commissione (3) consente agli ideatori di prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati («ideatori di PRIIP») di continuare a utilizzare i documenti contenenti le informazioni chiave redatti conformemente ai suddetti articoli della direttiva fino al 31 dicembre 2019, qualora almeno una delle opzioni di investimento sottostante sia un OICVM o un fondo diverso da un OICVM.
(2)Il regolamento (UE) n. 1286/2014 è stato modificato al fine di prorogare il regime transitorio di esenzione di cui all’articolo 32 fino al 31 dicembre 2021 (4). Per consentire agli ideatori di PRIIP di determinare i loro obblighi con certezza, la data di cui all’articolo 18, terzo comma, del regolamento delegato (UE) 2017/653 dovrebbe essere modificata di conseguenza.
(3)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2017/653.
(4)Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione presentati alla Commissione dall’Autorità bancaria europea, dall’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (in appresso «le autorità europee di vigilanza»).
(5)Le autorità europee di vigilanza non hanno condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione su cui si basa il presente regolamento, né hanno analizzato i potenziali costi e benefici collegati, in quanto le norme tecniche di regolamentazione stabilite dal regolamento delegato (UE) 2017/653 sono già state oggetto di una valutazione d’impatto. Il presente regolamento non modifica la sostanza del regolamento delegato (UE) 2017/653 né crea nuovi obblighi per gli ideatori di PRIIP o le persone che forniscono consulenza in merito a tali prodotti o li vendono, comprese quelle di cui all’articolo 32 del regolamento (UE) n. 1286/2014. Le autorità europee di vigilanza hanno chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito in conformità dell’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), del gruppo delle parti interessate nel settore dell’assicurazione e della riassicurazione istituito in conformità dell’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (7),
Ha adottato il presente Regolamento:
Articolo 1
All’articolo 18 del regolamento delegato (UE) 2017/653, il terzo comma è sostituito dal seguente:
«L’articolo 14, paragrafo 2, si applica fino al 31 dicembre 2021.»
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 Luglio 2019
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
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