La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 67, paragrafo 5 bis,
considerando quanto segue:
(1)Al fine di semplificare l’uso dei finanziamenti del Fondo europeo di sviluppo regionale («FESR»), del Fondo sociale europeo («FSE»), del Fondo di coesione, del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale («FEASR») e del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca («FEAMP») e di ridurre gli oneri amministrativi e il rischio di errore, è opportuno stabilire un tasso forfettario per il rimborso, a uno o più beneficiari, dei costi delle operazioni sostenute nell’ambito dell’assistenza tecnica, senza necessità di giustificare tale tasso. Sono inclusi i casi in cui l’autorità di gestione, l’organismo pagatore o un altro organismo attuano operazioni di assistenza tecnica.
(2)Il livello dell’importo forfettario si basa sui massimali e sull’effettiva dotazione per l’assistenza tecnica dei programmi, nonché sui dati di assorbimento dei precedenti periodi di programmazione. L’uso del metodo di rimborso forfettario non incide sulla dotazione finanziaria assegnata all’assistenza tecnica nei programmi adottati. Tale metodo può essere utilizzato altresì in programmi sostenuti da più fondi, anche se la priorità relativa all’assistenza tecnica riceve sostegno da un fondo diverso da quello che fornisce il sostegno per priorità diverse dall’assistenza tecnica nell’ambito dello stesso programma.
(3)Al fine di agevolare la gestione finanziaria nell’ambito delle attuali modalità di programmazione, è inoltre opportuno precisare che per il FESR, il FSE, il Fondo di coesione e il FEAMP la base dell’applicazione del tasso è la spesa ammissibile nell’ambito degli assi prioritari diversi dall’asse prioritario dell’assistenza tecnica del programma per il quale viene impiegato detto metodo di rimborso forfettario. Tale tasso forfettario non può pertanto essere utilizzato nel caso di un programma che copre esclusivamente l’assistenza tecnica. Inoltre per i suddetti fondi non è necessario modificare il programma quando si fa ricorso a tale metodo di rimborso forfettario.
(4)È necessario specificare che la base per l’applicazione del tasso forfettario è costituita dalla spesa ammissibile per la quale l’autorità di gestione o l’organismo di controllo competente ha completato le verifiche di gestione o, nel caso del FEASR, i controlli amministrativi pertinenti.
(5)Al fine di evitare il rischio di doppio finanziamento quando gli Stati membri si avvalgono di questa opzione, il finanziamento a tasso forfettario dovrebbe essere applicato solo alle spese che sono state oggetto di verifiche di gestione dopo l’entrata in vigore del presente regolamento e in seguito fino alla fine del periodo di ammissibilità. Analogamente, per il FEASR, il finanziamento a tasso forfettario dovrebbe essere applicato solo alle spese che sono state oggetto di controlli amministrativi a partire dall’inizio dell’esercizio finanziario agricolo, come previsto all’articolo 39 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), a decorrere dal 16 ottobre 2019 o da un esercizio finanziario agricolo successivo e in seguito fino alla fine del periodo di ammissibilità. Al fine di garantire una sana gestione finanziaria, gli Stati membri devono assicurarsi che gli importi rimborsati sotto forma di finanziamento a tasso forfettario siano calcolati sulla base delle spese dei progetti di assistenza diversa da quella tecnica, dichiarate legittime e regolari.
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