La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,
visto il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 3, secondo trattino,
previa consultazione del comitato consultivo per le risorse proprie,
considerando quanto segue:
(1)A norma dell'articolo 380 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (2), la Svezia può continuare ad esentare, alle condizioni esistenti in tale Stato membro alla data della sua adesione, le operazioni di cui ai punti 1, 9 e 10 dell'allegato X, parte B, di tale direttiva, fintantoché la stessa esenzione è applicata in uno degli Stati membri facenti parte della Comunità al 31 dicembre 1994; per determinare la base delle risorse proprie IVA occorre tenere conto di tali operazioni.
(2)Nella sua risposta del 30 aprile 2014 alla lettera del 14 febbraio 2014 della Commissione riguardante la semplificazione dei controlli relativi alle risorse proprie IVA (3), la Svezia ha chiesto alla Commissione l'autorizzazione a utilizzare percentuali fisse della base intermedia per il calcolo della base delle risorse proprie IVA per le operazioni di cui ai punti 1, 9 e 10 dell'allegato X, parte B, della direttiva 2006/112/CE per gli esercizi finanziari dal 2014 al 2020. La Svezia ha dimostrato che la percentuale storica è rimasta stabile nel tempo. La Svezia deve essere pertanto autorizzata a calcolare la base delle risorse proprie IVA utilizzando percentuali fisse conformemente alla lettera inviata dalla Commissione.
(3)Per motivi di trasparenza e di certezza del diritto, è opportuno limitare nel tempo l'applicabilità dell'autorizzazione.
(4)È quindi opportuno modificare di conseguenza la decisione 96/565/Euratom, CE della Commissione (4),
Ha adottato la seguente decisione:
Articolo 1
Nella decisione 96/565/Euratom, CE sono inseriti i seguenti articoli 2 bis, 2 ter e 2 quater:
«Articolo 2 bis
In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, della presente decisione, per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'IVA, dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, la Svezia è autorizzata a utilizzare lo 0,02 % della base intermedia per le operazioni di cui al punto 1 della parte B dell'allegato X (diritti d'ingresso alle manifestazioni sportive), della direttiva 2006/112/CE (5).
Articolo 2 ter
In deroga all'articolo 2, paragrafo 3, della presente decisione, per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'IVA, dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, la Svezia è autorizzata a utilizzare lo 0,15 % della base intermedia per le operazioni di cui al punto 10 della parte B dell'allegato X (trasporto di persone), della direttiva 2006/112/CE.
Articolo 2 quater
In deroga all'articolo 2, paragrafo 4, della presente decisione, per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'IVA, dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, la Svezia è autorizzata a utilizzare lo 0,45 % della base intermedia per le operazioni di cui al punto 9 della parte B dell'allegato X (fabbricati e terreni edificabili), della direttiva 2006/112/CE.
Articolo 2
Il Regno di Svezia è destinatario della presente decisione.
Fatto a Bruxelles,il 26 Novembre 2014
Per la Commissione
Kristalina GEORGIEVA
Vicepresidente
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_343_R_0021