Regolamento d’Esecuzione (UE) 2019/1839 della Commissione del 31 Ottobre 2019 che modifica il Regolamento d’Esecuzione (UE) 2017/1152 per quanto riguarda la determinazione e la comunicazione dei valori di CO2 WLTP.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2011, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni dei veicoli commerciali leggeri nuovi nell’ambito dell’approccio integrato dell’Unione finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 9, primo comma, e l’articolo 13, paragrafo 6, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)I veicoli commerciali leggeri per i quali è stata rilasciata l’omologazione a norma del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e successivamente estesa a norma dell’articolo 2, quarto comma, del medesimo regolamento, possono essere immessi sul mercato nel 2020 in quanto tali, e fino a giugno 2022 in quanto veicoli di fine serie; i relativi valori delle emissioni di CO2 sono determinati conformemente al nuovo ciclo di guida europeo (NEDC).

(2)È opportuno tuttavia che le emissioni di questi veicoli siano adeguatamente contabilizzate nel calcolo degli obiettivi specifici per le emissioni di CO2 stabiliti per i costruttori dal 2021 al 2024 anche ai fini della verifica della conformità a tali obiettivi nel 2021 e nel 2022, a norma dell’allegato I, parte B, punti da 1 a 5, del regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(3)Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1152 (4) della Commissione stabilisce una metodologia per la correlazione dei valori delle emissioni di CO2 NEDC e di quelli determinati conformemente alla procedura di prova per veicoli leggeri armonizzata a livello mondiale (WLTP) di cui al regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione (5). È pertanto opportuno precisare nel regolamento (UE) 2017/1152 quali valori di emissioni di CO2 WLTP dovrebbero essere attribuiti a questo gruppo specifico di veicoli commerciali leggeri, al fine di garantire che questi valori siano quanto più possibile vicini ai valori delle emissioni di CO2 che, a decorrere dal 1o gennaio 2021, dovranno essere determinati per questo gruppo di veicoli, a norma dell’allegato VIII del regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione (6).

(4)Il regolamento (UE) 2019/631 stabilisce che, per i veicoli commerciali leggeri nuovi, gli obiettivi in termini di emissioni di CO2 del parco veicoli dell’Unione per il 2025 e il 2030 sono calcolati sulla base delle emissioni di CO2 misurate conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione relative ai veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati nel 2020 (di seguito «i valori delle emissioni di CO2 misurate»).

(5)Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1152 definisce le regole relative al calcolo e alla comunicazione da parte dei costruttori dei valori delle emissioni di CO2 misurate. È necessario tuttavia precisare ulteriormente come devono essere determinati tali valori, in particolare, per quanto riguarda i veicoli ibridi elettrici non a ricarica esterna (NOVC-HEV) e i veicoli ibridi elettrici a ricarica esterna (OVC-HEV).

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.282.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2019:282:TOC

 

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