La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell’ambito dell’approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 9, primo comma, e l’articolo 13, paragrafo 7, primo comma,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) stabilisce che, per quanto riguarda le autovetture nuove, gli obiettivi di emissione di CO2 del parco di veicoli dell’Unione per il 2025 e il 2030 devono essere calcolati sulla base delle emissioni di CO2 misurate conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1151 (3) della Commissione per le autovetture nuove immatricolate nel 2020 (di seguito «i valori delle emissioni di CO2 misurate»).
(2)Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153 (4) della Commissione stabilisce norme relative al calcolo e alla comunicazione da parte dei costruttori dei valori delle emissioni di CO2 misurate. È necessario tuttavia precisare ulteriormente come devono essere determinati tali valori, in particolare, per quanto riguarda i veicoli ibridi elettrici non a ricarica esterna (NOVC-HEV) e i veicoli ibridi elettrici a ricarica esterna (OVC-HEV).
(3)Occorre inoltre precisare il modo in cui devono essere determinati i valori delle emissioni di CO2 misurate quando sono effettuate più prove delle emissioni di CO2 ai fini dell’omologazione.
(4)È opportuno che la correlazione delle emissioni di CO2 dei veicoli NOVC-HEV e dei veicoli OVC-HEV, data la complessità dell’adeguamento dello strumento di correlazione alle tecnologie di questi tipi di veicoli, sia effettuata sulla base di prove fisiche sui veicoli e non di simulazioni effettuate dallo strumento di correlazione. Al fine di garantire un’adeguata verifica dei risultati della correlazione, i dati delle prove tecniche relative a tali veicoli dovrebbero tuttavia essere trasmessi alla Commissione secondo le stesse modalità utilizzate per i dati relativi ai veicoli convenzionali.
(5)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153.
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