La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 194,
considerando quanto segue:
(1)L’Unione è determinata nell’impegno per lo sviluppo di un sistema energetico sostenibile, competitivo, sicuro e decarbonizzato. La strategia dell’Unione dell’energia stabilisce obiettivi ambiziosi per l’Unione. In particolare mira a ridurre le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 40 % entro il 2030 rispetto al 1990, ad aumentare la percentuale di consumo di energia rinnovabile almeno al 32 % e a realizzare risparmi energetici ambiziosi per migliorare la sicurezza energetica, la competitività e la sostenibilità nell’Unione. La direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) (direttiva Efficienza energetica — EED), modificata dalla direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), stabilisce un obiettivo di efficienza energetica di almeno il 32,5 % di risparmi a livello dell’Unione entro il 2030.
(2)Quello del riscaldamento e del raffreddamento, con il 50 % circa della domanda totale, è il settore più significativo di uso finale dell’energia nell’UE L’edilizia è responsabile dell’80 % di questo consumo. Per garantire una «transizione energetica» ad ogni livello amministrativo nell’UE, è essenziale individuare il potenziale di efficienza energetica per ottenere risparmi in tutti gli Stati membri e allineare le politiche.
(3)L’articolo 14 della direttiva 2012/27/UE (direttiva Efficienza energetica) impone a ciascuno Stato membro di effettuare e notificare alla Commissione, ai fini della promozione, una valutazione globale del potenziale del teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti. La valutazione globale deve includere tutti gli elementi menzionati nell’allegato VIII della direttiva Efficienza energetica.
(4)Gli Stati membri dovevano effettuare e notificare alla Commissione una prima valutazione globale entro il 31 dicembre 2015. La valutazione deve essere aggiornata e notificata alla Commissione ogni cinque anni previa richiesta della Commissione stessa.
(5)Il Centro comune di ricerca della Commissione (JRC) ha analizzato la prima serie di valutazioni globali e ha rilevato l’utilità di raccogliere nuovi dati e illustrare nuove potenzialità di riscaldamento e raffreddamento, nonché di migliorare l’interazione tra amministrazioni nazionali e locali.
(6)Con lettera dell’8 aprile 2019 la Commissione ha chiesto agli Stati membri di presentare valutazioni globali aggiornate ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva Efficienza energetica entro il 31 dicembre 2020.
(7)La Commissione ha rilevato la necessità di stabilire requisiti più chiari per la raccolta e il trattamento dei dati e consentire agli Stati membri di concentrare l’analisi sulle possibilità, rilevanti a livello locale, di riscaldare e raffreddare in modo tecnologicamente neutro.
(8)Il regolamento delegato (UE) 2019/826 della Commissione (3) semplifica i requisiti per le valutazioni e li allinea con la legislazione aggiornata dell’Unione dell’energia, in particolare la direttiva sulla prestazione energetica nell’edilizia (4), la direttiva Efficienza energetica (5), la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) (direttiva Rinnovabili) e il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) (regolamento Governance).
(9)In particolare, la preparazione dell’analisi dovrebbe essere strettamente legata alla pianificazione e alla comunicazione stabilite nel regolamento (UE) 2018/1999 e basarsi, ove possibile, sulle valutazioni precedenti. Per presentare i risultati delle valutazioni globali può essere usato il modello di comunicazione fornito dalla Commissione europea.
(10)Il presente documento sostituisce gli orientamenti della Commissione sulla promozione dell’efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento (8).
(11)La presente raccomandazione non incide sugli effetti giuridici della direttiva Efficienza energetica e ne fa salva l’interpretazione vincolante, come da giurisprudenza della Corte di giustizia. Si concentra sulle disposizioni relative alla valutazione globale del potenziale di efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento e riguarda l’articolo 14 e l’allegato VIII della direttiva Efficienza energetica.
Ha adottato la presente Raccomandazione:
Nel condurre le valutazioni globali a norma dell’articolo 14 e dell’allegato VIII della direttiva 2012/27/UE, gli Stati membri dovrebbero seguire gli orientamenti contenuti negli allegati della presente raccomandazione.
Fatto a Bruxelles, il 25 Settembre 2019
Per la Commissione
Miguel ARIAS CAÑETE
Membro della Commissione
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