La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 292,
considerando quanto segue:
(1)L’Unione è determinata nell’impegno per lo sviluppo di un sistema energetico sostenibile, competitivo, sicuro e decarbonizzato. L’Unione dell’energia definisce obiettivi ambiziosi a livello dell’Unione. Essa mira in particolare a: i) ridurre le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 40 % entro il 2030 rispetto al 1990, ii) portare almeno al 32 % la quota di consumo di energia da fonti rinnovabili e iii) realizzare un risparmio energetico migliorando la sicurezza energetica, la competitività e la sostenibilità dell’Unione. La direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) («la direttiva sull’efficienza energetica»), modificata dalla direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), fissa un obiettivo di efficienza energetica di almeno il 32,5 % a livello di Unione per il 2030.
(2)Il riscaldamento e il raffrescamento sono i principali responsabili del consumo finale di energia e rappresentano il 50 % circa della domanda totale di energia nell’Unione europea, di cui l’80 % proviene dagli edifici. Pertanto, il conseguimento degli obiettivi energetici e climatici dell’Unione dipende in larga misura dagli sforzi compiuti da quest’ultima per rinnovare il suo parco immobiliare e promuovere un funzionamento e un uso ottimizzati degli edifici.
(3)Informazioni chiare e tempestive e una fatturazione dell’energia basata sul consumo effettivo permettono ai consumatori di svolgere un ruolo attivo nel diminuire il fabbisogno energetico per il riscaldamento e il raffrescamento. Oltre il 40 % delle unità abitative dell’Unione è situato in condomini o case semi-indipendenti, che spesso dispongono di impianti collettivi per il riscaldamento degli ambienti o la produzione di acqua calda per uso domestico. Informazioni precise, affidabili, chiare e tempestive sul consumo di energia sono quindi fondamentali per gli occupanti, a prescindere dal fatto che questi abbiano sottoscritto o meno un contratto individuale diretto con un fornitore di energia.
(4)La direttiva sull’efficienza energetica è l’atto normativo a livello dell’Unione che disciplina la contabilizzazione e la fatturazione della fornitura di energia termica. È stata modificata nel 2018. Uno degli scopi della modifica era chiarire e rafforzare le norme applicabili alla contabilizzazione e alla fatturazione.
(5)I chiarimenti includono l’introduzione del concetto di «utente finale», in aggiunta a quello di «cliente finale» già in uso nella direttiva sull’efficienza energetica, al fine di precisare che i diritti in materia di informazioni di fatturazione e consumo sono riconosciuti anche ai consumatori che non dispongono di un contratto diretto o individuale con i fornitori di energia degli impianti collettivi di riscaldamento, raffrescamento o produzione di acqua calda per uso domestico negli edifici con più occupanti.
(6)Le modifiche esplicitano poi l’obbligo in capo agli Stati membri di pubblicare i criteri, le metodologie e le procedure seguite per concedere esenzioni dall’obbligo generale di ripartizione delle spese in base alle misurazioni negli edifici con più occupanti, e chiariscono l’obbligo incondizionato di contabilizzazione individuale dell’acqua calda per uso domestico nelle aree residenziali dei nuovi edifici con più occupanti.
(7)Inoltre, data la loro importanza per conseguire risultati equi e fornire incentivi adeguati agli occupanti di condomini ed edifici polifunzionali, la direttiva (UE) 2018/2002 impone agli Stati membri di dotarsi di norme trasparenti e accessibili al pubblico relative alla ripartizione dei costi in tali edifici.
(8)Per un maggiore impatto delle disposizioni di contabilizzazione e fatturazione in termini di potenziale cambiamento dei comportamenti, e di risparmi energetici che ne deriverebbero, la direttiva sull’efficienza energetica riveduta stabilisce anche requisiti più chiari volti a rendere più utili e complete le informazioni di fatturazione, che devono essere basate su dati di consumo corretti per le variazioni climatiche. Queste includono i raffronti del caso e nuovi elementi, quali informazioni sul mix energetico e sulle relative emissioni di gas a effetto serra, nonché sulle procedure di reclamo o i meccanismi di risoluzione delle controversie disponibili.
(9)Al tempo stesso si mira a fornire agli utenti finali informazioni più frequenti e tempestive definendo requisiti più rigorosi sulla frequenza delle informazioni di fatturazione e consumo là dove sono già installati dispositivi leggibili da remoto, unitamente a norme intese a garantire una transizione graduale verso i contatori o contabilizzatori di calore leggibili da remoto.
(10)Entro il 25 ottobre 2020 gli Stati membri devono mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per recepire le disposizioni relative alla contabilizzazione e alla fatturazione contenute nella direttiva (UE) 2018/2002.
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