La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l’articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto ii),
considerando quanto segue:
(1)L’articolo 53 del regolamento (CE) n. 178/2002 prevede la possibilità di adottare misure urgenti appropriate a livello dell’Unione per gli alimenti e i mangimi importati da un paese terzo al fine di tutelare la salute pubblica, la salute degli animali o l’ambiente, qualora il rischio non possa essere adeguatamente affrontato mediante misure adottate dai singoli Stati membri.
(2)A seguito dell’incidente verificatosi alla centrale nucleare di Fukushima l’11 marzo 2011, la Commissione è stata informata che in alcuni prodotti alimentari originari del Giappone i livelli di radionuclidi superavano i livelli di intervento applicabili per gli alimenti in Giappone. Tale contaminazione può costituire una minaccia per la salute pubblica e la salute degli animali nell’Unione e per questo motivo è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) n. 297/2011 della Commissione (2). Tale regolamento è stato sostituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 961/2011 della Commissione (3), successivamente sostituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 284/2012 della Commissione (4). Quest’ultimo è stato sostituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 996/2012 della Commissione (5), successivamente sostituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 322/2014 della Commissione (6), sostituito a sua volta dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/6 della Commissione (7).
(3)Dato che il regolamento di esecuzione (UE) 2016/6, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2058 della Commissione (8), prevede che le misure ivi stabilite siano riesaminate entro il 30 giugno 2019 e al fine di tenere conto dell’evoluzione della situazione e dei dati sulla presenza di radioattività negli alimenti per animali e nei prodotti alimentari relativi agli anni 2017 e 2018, è opportuno modificare il regolamento di esecuzione (UE) 2016/6.
(4)Le misure in vigore sono state riesaminate prendendo in considerazione oltre 100 000 dati sulla presenza di radioattività negli alimenti per animali e nei prodotti alimentari diversi dalla carne bovina e oltre 534 000 dati sulla presenza di radioattività nella carne bovina forniti dalle autorità giapponesi e riguardanti il settimo e ottavo periodo vegetativo (dal gennaio 2017 al dicembre 2018) successivo all’incidente.
(5)I dati relativi agli anni 2017 e 2018 presentati dalle autorità giapponesi dimostrano che non è stato osservato alcun superamento dei livelli massimi di radioattività negli alimenti per animali e nei prodotti alimentari originari di Chiba, Tochigi e Iwate durante l’ottavo periodo vegetativo successivo all’incidente e che non è più necessario esigere, prima dell’esportazione nell’Unione, il campionamento e l’analisi degli alimenti per animali e dei prodotti alimentari originari delle prefetture di Chiba, Tochigi e Iwate per rilevare la presenza di radioattività.
(6)Per quanto concerne gli alimenti per animali e i prodotti alimentari originari della prefettura di Fukushima, tenuto conto dei dati sulla presenza di radioattività forniti dalle autorità giapponesi per gli anni 2017 e 2018, è opportuno revocare l’obbligo di campionamento e di analisi prima dell’esportazione nell’Unione per i semi di soia, il farfaraccio maggiore, la felce maggiore, la felce florida giapponese e la felce penna di struzzo e i relativi prodotti derivati. Per gli altri alimenti per animali e prodotti alimentari originari di tale prefettura è opportuno mantenere l’obbligo di campionamento e di analisi prima dell’esportazione nell’Unione.
(7)Per quanto riguarda le prefetture di Miyagi, Ibaraki e Gunma, attualmente sono obbligatori il campionamento e l’analisi prima dell’esportazione nell’Unione dei funghi, dei prodotti della pesca, di alcune piante selvatiche commestibili e dei relativi prodotti derivati. I dati sulla presenza di radioattività relativi all’ottavo periodo vegetativo dimostrano che non è più necessario esigere il campionamento e l’analisi prima dell’esportazione nell’Unione del pesce, dei prodotti della pesca, di alcune piante selvatiche commestibili e dei relativi prodotti derivati originari delle prefetture di Miyagi, Ibaraki e Gunma nonché dei funghi della prefettura di Ibaraki. Per quanto concerne le piante selvatiche commestibili e i relativi prodotti derivati, il campionamento e l’analisi non dovrebbero più essere obbligatori per i germogli di bambù originari delle prefetture di Ibaraki e Gunma, ma dovrebbero essere mantenuti per la prefettura di Miyagi. Per quest’ultima prefettura non dovrebbero più essere obbligatori il campionamento e l’analisi della felce penna di struzzo e della felce florida giapponese. Sono stati invece riscontrati casi di non conformità per l’Aralia spp. originaria della prefettura di Gunma durante l’ottavo periodo vegetativo e per questo motivo è opportuno esigere il campionamento e l’analisi prima dell’esportazione nell’Unione dell’Aralia spp. e dei relativi prodotti derivati della prefettura di Gunma.
(8)Per quanto riguarda le prefetture di Nagano and Niigata, attualmente sono obbligatori il campionamento e l’analisi prima dell’esportazione nell’Unione dei funghi, di alcune piante selvatiche commestibili e di tutti i prodotti da essi ottenuti o derivati. I dati sulla presenza di radioattività relativi all’ottavo periodo vegetativo dimostrano che non è più necessario esigere il campionamento e l’analisi prima dell’esportazione nell’Unione dei funghi di entrambe le prefetture nonché di piante selvatiche commestibili quali la felce penna di struzzo, la felce florida giapponese e l’Aralia spp. e dei relativi prodotti derivati originari della prefettura di Nagano.
(9)I dati sulla presenza di radioattività relativi al settimo e all’ottavo periodo vegetativo dimostrano che è opportuno mantenere l’obbligo di campionamento e di analisi prima dell’esportazione nell’Unione di funghi e koshiabura e dei relativi prodotti derivati originari delle prefetture di Shizuoka, Yamanashi e Yamagata.
(10)Tenuto conto dei dati sulla presenza di radioattività relativi al settimo e ottavo periodo vegetativo, è opportuno strutturare le disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2016/6 in modo da raggruppare le prefetture per le quali sussiste l’obbligo di campionamento e di analisi prima dell’esportazione nell’Unione degli stessi alimenti per animali e prodotti alimentari.
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