Il Consiglio dell'Unione europea,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1)Il 1° ottobre 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/1763 (1) concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Burundi.
(2)In base a un riesame della decisione (PESC) 2015/1763, è opportuno prorogare le misure restrittive fino al 31 ottobre 2020.
(3)Alla decisione (PESC) 2015/1763 dovrebbe essere aggiunta una disposizione la quale specifichi che il Consiglio e l'alto rappresentante possono trattare i dati personali per svolgere i propri compiti a norma della suddetta decisione.
(4)Le singole designazioni di cui all'allegato della decisione (PESC) 2015/1763 sono state riesaminate e le informazioni relative a una persona fisica dovrebbero essere modificate.
(5)È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2015/1763,
Ha adottato la presente Decisione:
Articolo 1
La decisione (PESC) 2015/1763 è così modificata:
1)E’ inserito il seguente articolo:
"Articolo 4 bis
1.Il Consiglio e l'alto rappresentante possono trattare i dati personali per svolgere i propri compiti a norma della presente decisione, in particolare:
a)Per quanto riguarda il Consiglio, per la preparazione e l'introduzione delle modifiche dell'allegato;
b)Per quanto riguarda l'alto rappresentante, per la preparazione delle modifiche dell'allegato.
2.Il Consiglio e l'alto rappresentante possono trattare, se del caso, i dati pertinenti relativi a reati commessi da persone fisiche figuranti nell'elenco, a condanne penali di tali persone o a misure di sicurezza riguardanti tali persone solo nella misura necessaria alla preparazione dell'allegato.
3.Ai fini della presente decisione, il Consiglio e l'alto rappresentante sono designati come "titolari del trattamento" ai sensi dell'articolo 3, punto 8), del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), per garantire che le persone fisiche interessate possano esercitare i propri diritti a norma del regolamento (UE) 2018/1725.
(*1)Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39)."
2)All'articolo 6, il secondo comma è sostituito dal seguente:
"La presente decisione si applica fino al 31 ottobre 2020.";
3)L'allegato è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Lussemburgo, il 24 Ottobre 2019
Per il Consiglio
Il Presidente
A.-K. PEKONEN
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