La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 4, e l'articolo 12,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione (2) stabilisce i criteri microbiologici per taluni microrganismi e le norme di attuazione che gli operatori del settore alimentare devono rispettare in merito alle disposizioni di igiene generali e specifiche di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 852/2004.
(2)Il Comitato europeo di normazione e l'Organizzazione internazionale per la standardizzazione hanno recentemente rivisto una serie di metodi di riferimento e un protocollo destinato a verificare la conformità ai criteri microbiologici. Il regolamento (CE) n. 2073/2005 dovrebbe pertanto essere aggiornato di conseguenza. L'aggiornamento dovrebbe riguardare in particolare le disposizioni per l'impiego di metodi alternativi alla luce del protocollo standard di riferimento EN ISO 16140-2 rivisto, il modo in cui i risultati sono comunicati in conformità dei nuovi metodi rivisti e i nuovi riferimenti di alcuni metodi per la rilevazione di Salmonella (EN ISO 6579-1), Cronobacter (EN ISO 22964) ed enterotossine stafilococciche (EN ISO 19020), per la rilevazione e la quantificazione dell'istamina (EN ISO 19343), per il conteggio delle colonie aerobiche (EN ISO 4833-1) e per il metodo di conteggio delle colonie di Enterobacteriaceae (EN ISO 21528).
(3)Il microrganismo Enterobacter sakazakii è stato riclassificato nel 2007 ed è stato chiamato Cronobacter spp.
(4)I nomi completi dei due sierotipi di Salmonella sono «Salmonella enterica subsp. enterica sierotipo Typhimurium» e «Salmonella enterica subsp. enterica sierotipo Enteritidis». Conformemente alle raccomandazioni del World Health Organization Collaborating Centre for Reference and Research sulla Salmonella (3), il regolamento (CE) n. 2073/2005 dovrebbe fare riferimento a tali sierotipi nello stesso modo.
(5)Il regolamento (CE) n. 2073/2005 stabilisce un criterio di sicurezza alimentare per la Listeria monocytogenes in «alimenti pronti che non costituiscono terreno favorevole alla crescita di Listeria monocytogenes, diversi da quelli destinati ai lattanti e a fini medici speciali». Conformemente a un parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare del 15 novembre 2011 (4), i semi germogliati costituiscono terreno favorevole alla crescita di Listeria monocytogenes e dovrebbero pertanto essere inclusi nel criterio per gli alimenti pronti che costituiscono terreno favorevole alla crescita di Listeria monocytogenes diversi da quelli destinati ai lattanti e a fini medici speciali.
(6)L'allegato I del regolamento (CE) n. 2073/2005 stabilisce un criterio di sicurezza alimentare per la Salmonella e un criterio di igiene del processo per l'E. coli nei succhi di frutta e di ortaggi non pastorizzati (pronti al consumo). Poiché esistono processi alternativi alla pastorizzazione che permettono di ottenere un effetto battericida analogo, il criterio di sicurezza alimentare per la Salmonella e il criterio di igiene del processo per l'E. coli nei succhi di frutta e di ortaggi non pastorizzati (pronti al consumo) non dovrebbero applicarsi ai succhi di frutta e di ortaggi non pastorizzati (pronti al consumo) che sono stati sottoposti a un processo battericida il cui effetto su E. coli e Salmonella è analogo a quello della pastorizzazione.
(7)È opportuno, in via transitoria, permettere che gli attuali metodi alternativi continuino a essere impiegati al fine di dare tempo sufficiente agli operatori del settore alimentare per adattare i loro metodi, dato che alcuni certificati relativi a metodi alternativi basati sulla precedente norma ISO 16140:2003 possono ancora essere validi fino alla fine del 2021.
(8)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2073/2005.
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