La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)Le versioni in lingua ceca, croata e francese del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2330 della Commissione (2) contengono un errore nell'articolo 3 per quanto riguarda l'uso dell'ossido ferrico nell'alimentazione animale.
(2)È pertanto opportuno rettificare di conseguenza le versioni in lingua ceca, croata e francese del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2330. La rettifica non riguarda le altre versioni linguistiche.
(3)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Ha adottato il presente Regolamento:
Articolo 1
(non riguarda la versione italiana)
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 Febbraio 2019
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
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