La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, e l'articolo 21, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)A norma della decisione 2011/891/UE della Commissione (2) e delle decisioni di esecuzione (UE) 2017/1211 (3), (UE) 2017/2449 (4) e (UE) 2017/2450 (5) della Commissione, la Dow AgroSciences Europe, con sede nel Regno Unito, è il rappresentante nell'Unione di Dow AgroSciences LLC, Mycogen Seeds e M.S. Technologies LLC, con sede negli Stati Uniti, per gli alimenti e i mangimi geneticamente modificati conformemente al regolamento (CE) n. 1829/2003.
(2)La Dow AgroSciences Europe è inoltre il titolare dell'autorizzazione per i prodotti geneticamente modificati autorizzati a norma della decisione di esecuzione (UE) 2017/1212 della Commissione (6).
(3)Con lettera del 13 settembre 2018 la Dow AgroSciences Europe ha chiesto alla Commissione, nel quadro del recesso del Regno Unito dall'Unione europea, che le autorizzazioni relative agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati per le quali la società è il rappresentante o il titolare dell'autorizzazione siano trasferite alla Dow AgroSciences Distribution SAS, con sede in Francia. La Dow AgroSciences Distribution S.A.S ha confermato il proprio accordo al trasferimento con lettera del 7 settembre 2018.
(4)Con lettera del 10 ottobre 2018 la M.S. Technologies LLC ha confermato il proprio accordo al trasferimento delle autorizzazioni dall'attuale rappresentante.
(5)Con lettera del 12 ottobre 2018 anche la Dow AgroSciences LLC ha confermato il proprio accordo al trasferimento del rappresentante e ha chiarito che la Mycogen Seeds è una controllata della Dow AgroSciences LLC.
(6)Le modifiche proposte riguardo ai titolari delle autorizzazioni e, di conseguenza, ai destinatari delle decisioni di autorizzazione sono di natura puramente amministrativa e non comportano pertanto una nuova valutazione dei prodotti interessati.
(7)La decisione 2011/891/UE e le decisioni di esecuzione (UE) 2017/1211, (UE) 2017/1212, (UE) 2017/2449 e (UE) 2017/2450 dovrebbero essere pertanto modificate di conseguenza.
Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.
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