La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, e l'articolo 21, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)A norma delle decisioni di esecuzione 2013/648/UE (2) e 2013/650/UE (3) della Commissione, la Dow AgroSciences Ltd., con sede nel Regno Unito, è il rappresentante nell'Unione della Dow AgroSciences LLC, con sede negli Stati Uniti, per gli alimenti e i mangimi geneticamente modificati conformemente al regolamento (CE) n. 1829/2003. Per le autorizzazioni a norma di tali decisioni, la Monsanto Europe SA, con sede in Belgio, è il rappresentante nell'Unione della Monsanto Company, con sede negli Stati Uniti.
(2)Con lettera del 13 settembre 2018 la Dow AgroSciences Ltd. ha chiesto alla Commissione, nel quadro del recesso del Regno Unito dall'Unione europea, che le autorizzazioni relative agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati per le quali la Dow AgroSciences Ltd. è il rappresentante della Dow AgroSciences LLC siano trasferite alla Dow AgroSciences Distribution S.A.S., con sede in Francia. Con lettera del 7 settembre 2018 la Dow AgroSciences Distribution S.A.S ha confermato il proprio accordo al trasferimento del rappresentante.
(3)Con lettera del 27 agosto 2018 il rappresentante nell'Unione della Monsanto Company per tali autorizzazioni, la Monsanto Europe SA, ha informato la Commissione di aver modificato la propria forma giuridica e cambiato il proprio nome in Bayer Agriculture BVBA, Belgio. Con lettera del 4 settembre 2018 la Commissione ha informato la Monsanto Europe SA che le autorizzazioni in questione avrebbero dovuto essere modificate di conseguenza.
(4)Le modifiche richieste sono di natura puramente amministrativa e non comportano pertanto una nuova valutazione dei prodotti interessati. Lo stesso vale per i destinatari delle pertinenti decisioni di autorizzazione, che a loro volta dovrebbero essere adattati di conseguenza.
(5)Le decisioni di esecuzione 2013/648/UE e 2013/650/UE dovrebbero pertanto essere modificate di conseguenza.
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