Regolamento d’Esecuzione (UE) N.718/2014 della Commissione del 27 Giugno 2014,che modifica il regolamento (CE) n. 669/2009.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l'articolo 53, paragrafo 1,

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (2), in particolare l'articolo 15, paragrafo 5, e l'articolo 63, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione (3) stabilisce le norme relative al livello accresciuto di controlli ufficiali da effettuarsi sulle importazioni di mangimi e alimenti di origine non animale elencati nel suo allegato I («l'elenco») nei punti di entrata nei territori di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 882/2004.

(2)L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 669/2009 dispone che l'elenco deve essere sottoposto a riesame periodico, almeno trimestralmente, prendendo in considerazione almeno le fonti di informazioni indicate in tale articolo.

(3)La comparsa e la gravità dei recenti incidenti nel mercato degli alimenti, notificati mediante il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (RASFF), i risultati degli audit effettuati nei paesi terzi dall'Ufficio alimentare e veterinario, nonché le relazioni trimestrali sulle partite di mangimi e di alimenti di origine non animale presentate dagli Stati membri alla Commissione a norma dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 669/2009 evidenziano la necessità di modificare tale elenco.

(4)In particolare, per le partite di uve da tavola originarie del Perù e di albicocche secche originarie della Turchia, le pertinenti fonti di informazione indicano l'emergere di nuovi rischi che richiedono l'introduzione di un livello accresciuto di controlli ufficiali. È pertanto opportuno inserire nell'elenco le voci relative a tali partite.

(5)L'elenco dovrebbe inoltre essere modificato sopprimendo le voci relative ai prodotti per i quali le informazioni disponibili indicano un grado generalmente soddisfacente di conformità ai pertinenti requisiti di sicurezza stabiliti dalla normativa dell'Unione e per i quali, di conseguenza, non è più giustificato un livello accresciuto di controlli ufficiali. Stante quanto sopra la voce dell'elenco relativa al curry originario dell'India dovrebbe essere soppressa.

(6)L'elenco dovrebbe infine essere altresì modificato per aumentare la frequenza dei controlli ufficiali sui prodotti per i quali le stesse fonti di informazione indicano un livello più elevato di non conformità alla normativa pertinente dell'Unione, che giustifica un livello accresciuto di controlli ufficiali. La voce dell'elenco relativa alla Brassica oleracea originaria della Cina dovrebbe essere pertanto modificata di conseguenza.

(7)Per motivi di coerenza e chiarezza è opportuno sostituire l'allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009.

(8)L'articolo 19 del regolamento (CE) n. 669/2009 prevede un periodo di transizione di cinque anni dalla data di entrata in vigore del medesimo, durante il quale i requisiti minimi per i punti di entrata designati (PED) possono essere applicati progressivamente. Durante il periodo di transizione le autorità competenti negli Stati membri dovrebbero pertanto essere autorizzate ad effettuare i controlli di identità e i controlli fisici necessari in punti di controllo diversi dai PED. In tali casi, i punti di controllo dovrebbero soddisfare i requisiti minimi per i PED stabiliti nel regolamento in questione. Tale periodo di transizione si conclude il 14 agosto 2014.

(9)Diversi Stati membri hanno comunicato alla Commissione di trovarsi tuttora di fronte a difficoltà pratiche connesse con l'applicazione dei requisiti minimi per i PED. È inoltre attualmente in corso un riesame delle disposizioni applicabili ai PED e ai controlli alle frontiere in generale a seguito dell'adozione, da parte della Commissione, di una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali (4). Ciò può comportare modifiche dei requisiti applicabili ai PED e ai controlli alle frontiere in generale. In attesa dell'esito di tale riesame è opportuno prorogare il periodo transitorio di cui all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 669/2009 per un ulteriore periodo di cinque anni, al fine di rendere più agevole l'entrata in vigore di eventuali nuovi requisiti derivanti da tale riesame.

(10)È pertanto auspicabile modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 669/2009.

(11)Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

Ha adottato il seguente regolamento:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 669/2009 è così modificato:

1.All'articolo 19, il primo comma è sostituito dal seguente:

«1.Per un periodo di dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, qualora un punto di entrata designato non disponesse delle strutture richieste per procedere ai controlli fisici e di identità di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), prima che le merci siano dichiarate pronte per l'immissione in libera pratica tali controlli possono essere effettuati in un altro punto di controllo nello stesso Stato membro, autorizzato a tale scopo dall'autorità competente, a patto che tale punto di controllo soddisfi i requisiti minimi stabiliti all'articolo 4.»

2.L'allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 Giugno 2014

Per la Commissione

Il Presidente

José Manuel BARROSO

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_190_R_0007

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