La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 178, lettera b),
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 della Commissione (2) stabilisce disposizioni comuni concernenti la domanda e il rilascio dei titoli di importazione e di esportazione dei prodotti agricoli. Tale regolamento contiene disposizioni sui termini di domanda dei titoli e di richiesta di annullamento. In particolare esso contiene disposizioni per i casi in cui il regolamento medesimo fissa un termine per le procedure, al fine di stabilire la data di inizio e di fine laddove tali date cadono di sabato, di domenica o in un giorno festivo.
(2)Per facilitare la gestione dei contingenti tariffari in tutta l'Unione, è necessario garantire che tutti i contingenti tariffari di prodotti agricoli gestiti tramite titoli siano soggetti alle stesse norme in materia di termini di domanda dei titoli.
(3)È opportuno che i richiedenti possano presentare le domande di titoli a prescindere dai giorni festivi negli Stati membri. Attualmente le date di fine per le domande di titoli che cadono di sabato, di domenica o in un giorno festivo sono fissate in modo diverso a seconda che il termine di domanda sia definito in riferimento a una data determinata o a un periodo di tempo. In quest'ultimo caso l'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio (3) dispone che se l'ultimo giorno del periodo di tempo è un sabato, una domenica o un giorno festivo la data di fine per la presentazione della domanda è il giorno lavorativo successivo. Conformemente all'articolo 5 di tale regolamento, se il termine di domanda è definito in riferimento a una data determinata, esso scade l'ultima ora della data di fine. Di conseguenza, in assenza di una disposizione specifica per i casi in cui la data di fine dei termini di domanda definiti in riferimento a una data determinata cade di sabato, di domenica o in un giorno festivo, in siffatti casi le domande dovrebbero essere presentate entro l'ultimo giorno lavorativo che precede tale sabato, domenica o giorno festivo.
(4)Al fine di evitare incertezze sulla data di fine pertinente, è opportuno che le date di fine per la presentazione di domande di titoli che cadono di sabato, di domenica o in un giorno festivo siano anticipate in tutti i casi, a prescindere dal fatto che il termine di domanda sia definito in riferimento a una data determinata o a un periodo di tempo. È opportuno inoltre riconoscere agli Stati membri la facoltà di disporre, se lo desiderano, le modalità operative necessarie per consentire la presentazione delle domande di titoli di sabato, di domenica o in un giorno festivo. Per tali casi, al fine di garantire la trasparenza nella gestione delle domande di titoli, è opportuno stabilire norme per garantire che i richiedenti siano informati di tali modalità.
(5)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,
Ha adottato il presente Regolamento:
Articolo 1
L'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 è così modificato:
1)La lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)In deroga all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), e all'articolo 4 del suddetto regolamento, la data di fine applicabile è l'ultimo giorno lavorativo che precede il sabato, la domenica o il giorno festivo e termina alle ore 13:00 (ora di Bruxelles). Tuttavia per quanto riguarda le domande per i titoli gli Stati membri possono decidere di disporre le modalità operative necessarie per consentirne la presentazione di sabato, di domenica o in un giorno festivo. In tal caso la data di fine applicabile è il sabato, la domenica o il giorno festivo in questione e termina alle ore 13:00 (ora di Bruxelles). Se uno Stato membro decide di disporre tali modalità operative, procede alla loro pubblicazione.»;
2)E’ aggiunto il seguente secondo comma:
«Il primo comma, lettera b), si applica anche laddove la data di fine applicabile è definita in riferimento a una data determinata e tale data cade di sabato, di domenica o in un giorno festivo.».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 Settembre 2019
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
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