La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE, in combinato disposto con l'allegato III, parte A, punto 12, gli Stati membri prescrivono che le patate non destinate alla piantagione originarie del Libano non possono essere introdotte nell'Unione. A norma dell'articolo 15, paragrafo 1, di detta direttiva possono tuttavia essere adottate deroghe a tale divieto, qualora non esista alcun rischio di diffusione di organismi nocivi.
(2)A norma dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE, in combinato disposto con l'allegato IV, parte A, sezione I, punto 25.2, gli Stati membri prescrivono che le patate non possono essere introdotte nell'Unione, eccetto quando siano originarie di paesi che sono notoriamente indenni da Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckermann e Kotthoff) Davis et al. (di seguito «organismo specificato») o che applicano disposizioni riconosciute equivalenti a quelle dell'Unione per la lotta contro tale organismo. Il Libano non soddisfa nessuna di queste condizioni. Tuttavia, a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, di detta direttiva possono essere adottate deroghe a tale divieto, qualora non esista alcun rischio di diffusione di organismi nocivi.
(3)La decisione di esecuzione 2013/413/UE della Commissione (2), che autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe ad alcune disposizioni della direttiva 2000/29/CE in relazione alle patate non destinate alla piantagione originarie delle regioni di Akkar e Bekaa in Libano, è scaduta il 31 ottobre 2018.
(4)Il Libano ha fornito nuove informazioni per dimostrare che le patate non destinate alla piantagione originarie delle regioni di Akkar e Bekaa sono coltivate in condizioni fitosanitarie adeguate a garantire la protezione del territorio dell'Unione dall'organismo specificato.
(5)È pertanto opportuno autorizzare l'introduzione nell'Unione delle patate non destinate alla piantagione originarie delle regioni di Akkar e Bekaa in Libano, purché soddisfino condizioni volte a garantire che l'organismo specificato non sia presente sulle patate al momento della loro introduzione nel territorio dell'Unione. Tali condizioni dovrebbero comprendere la produzione in zone indenni dall'organismo specificato, l'esecuzione di indagini su tali zone, la produzione con tuberi-seme certificati e prescrizioni in materia di manipolazione, immagazzinamento, imballaggio e preparazione.
(6)Le patate dovrebbero essere introdotte nell'Unione attraverso punti di entrata designati al fine di garantire controlli efficaci e la riduzione del rischio fitosanitario.
(7)È opportuno prevedere obblighi d'ispezione per garantire il controllo del rischio fitosanitario. Si dovrebbe stabilire che il campionamento e le prove devono essere effettuati in conformità allo schema di rilevamento esistente, previsto dalla direttiva 93/85/CEE del Consiglio (3).
(8)Le patate dovrebbero essere introdotte e trasportate all'interno dell'Unione solo se etichettate adeguatamente, con l'indicazione dell'origine libanese e di altre informazioni utili, allo scopo di impedirne la piantagione e garantirne l'identificazione e la tracciabilità.
(9)La deroga dovrebbe essere limitata nel tempo.
(10)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente.
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