La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 3, terza frase,
considerando quanto segue:
(1)Il virus ToBRFV («l'organismo specificato») è un organismo nocivo che attualmente non figura nell'elenco di cui all'allegato I o all'allegato II della direttiva 2000/29/CE.
(2)Tuttavia, alla fine del 2018 la Germania e l'Italia hanno segnalato focolai dell'organismo specificato sulle colture di pomodoro nei rispettivi territori e notificato le misure adottate per contrastarlo. Un'analisi del rischio fitosanitario effettuata dall'Italia ha dimostrato che l'organismo specificato e i suoi effetti dannosi potrebbero essere di notevole rilevanza fitosanitaria per l'Unione, in particolare per la produzione di Solanum lycopersicum L. e di Capsicum annuum.
(3)Gli Stati membri dovrebbero pertanto garantire che chiunque abbia sotto il proprio controllo vegetali che possono essere infetti dall'organismo specificato sia informato della sua potenziale presenza e delle misure da adottare.
(4)Gli Stati membri dovrebbero inoltre effettuare indagini annuali per rilevare l'eventuale presenza dell'organismo specificato nei loro territori, al fine di garantire un approccio più proattivo nei confronti dell'insediamento e della diffusione di tale organismo.
(5)Alla luce delle prove fornite dalla Germania e dall'Italia e della diffusione dell'organismo specificato in un numero crescente di paesi terzi, i vegetali sensibili specificati destinati alla piantagione, comprese le sementi, dovrebbero essere soggetti a misure specifiche al momento dell'introduzione nell'Unione e dovrebbero essere accompagnati da un certificato fitosanitario.
(6)Tali misure specifiche dovrebbero prevedere il tempestivo rilevamento dell'organismo specificato nel territorio dell'Unione, requisiti per l'introduzione nell'Unione dei vegetali specificati destinati alla piantagione, comprese le sementi, nonché controlli ufficiali da effettuare al momento dell'introduzione nell'Unione dei vegetali specificati, comprese le sementi.
(7)Tali misure sono necessarie per garantire una maggiore protezione del territorio dell'Unione dall'ingresso, dall'insediamento e dalla diffusione dell'organismo specificato.
(8)Per consentire agli organismi ufficiali responsabili e agli operatori professionali di adeguarsi a tali requisiti, la presente decisione dovrebbe applicarsi dal 1o novembre 2019.(9)
La presente decisione dovrebbe essere provvisoria e applicarsi fino al 31 marzo 2022 per consentirne il riesame prima di tale data.
(10)Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.
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