Decisione d’Esecuzione (UE) 2019/1617 della Commissione del 27 Settembre 2019 che modifica l'allegato della Decisione d’Esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intraunionali di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (3), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)La decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione (4) stabilisce misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri in cui sono stati confermati casi di tale malattia nei suini domestici o selvatici («gli Stati membri interessati»). L'allegato di detta decisione di esecuzione delimita ed elenca, nelle parti da I a IV, alcune zone degli Stati membri interessati, differenziate secondo il livello di rischio in base alla situazione epidemiologica relativa a tale malattia. L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è stato modificato ripetutamente per tenere conto dei cambiamenti della situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana nell'Unione, cambiamenti che devono appunto riflettersi in tale allegato. L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è stato modificato da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2019/1392 della Commissione (5) a seguito di casi di peste suina africana verificatisi in Bulgaria.

(2)Il rischio di diffusione della peste suina africana nella fauna selvatica è legato alla lenta diffusione naturale di tale malattia tra le popolazioni di suini selvatici ed anche all'attività umana, come dimostrato dalla recente evoluzione epidemiologica della malattia nell'Unione e come documentato dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) nel parere del gruppo di esperti scientifici sulla salute e sul benessere degli animali, pubblicato il 14 luglio 2015, nella relazione scientifica dell'EFSA sulle analisi epidemiologiche della peste suina africana nei paesi baltici e in Polonia, pubblicata il 23 marzo 2017, nella relazione scientifica dell'EFSA sulle analisi epidemiologiche della peste suina africana negli Stati baltici e in Polonia, pubblicata l'8 novembre 2017, e nella relazione scientifica dell'EFSA sulle analisi epidemiologiche della peste suina africana nell'Unione europea, pubblicata il 29 novembre 2018 (6).

(3)La direttiva 2002/60/CE del Consiglio stabilisce le misure minime da adottare nell'Unione per la lotta contro la peste suina africana. In particolare, l'articolo 9 della direttiva 2002/60/CE prevede la creazione di una zona di protezione e di sorveglianza quando la diagnosi della peste suina africana nei suini di un'azienda è ufficialmente confermata e gli articoli 10 e 11 di tale direttiva stabiliscono le misure da adottare nelle zone di protezione e di sorveglianza per impedire la diffusione di tale malattia. L'esperienza recente ha dimostrato che le misure stabilite dalla direttiva 2002/60/CE sono efficaci per contenere la diffusione della malattia, in particolare le misure che prevedono la pulizia e la disinfezione degli allevamenti infetti e altre misure relative all'eradicazione di tale malattia.

(4)Tenendo conto dell'efficacia delle misure applicate negli Stati membri conformemente alla direttiva 2002/60/CE, in particolare quelle stabilite all'articolo 10, paragrafo 4, lettera b) e all'articolo 10, paragrafo 5, e in linea con le misure di attenuazione dei rischi indicate nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale della sanità animale in relazione alla peste suina africana, alcune zone nei distretti di Lubelski, Biała, Siedlce e Hrubieszów, in Polonia, e nelle contee di Saldus e Brocēnu, in Lettonia, attualmente elencate nell'allegato, parte III, della decisione di esecuzione 2014/709/UE, dovrebbero ora essere elencate nella parte II di detto allegato, in previsione della scadenza del periodo di tre mesi dalla data delle operazioni finali di pulizia e disinfezione degli allevamenti infetti e vista l'assenza di focolai di peste suina africana in tale zone negli ultimi 12 mesi. Dato che nella parte III dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE sono elencate le zone in cui la situazione epidemiologica è tuttora in evoluzione ed è molto instabile, nell'apportare modifiche delle zone elencate in tale parte deve sempre essere prestata particolare attenzione agli effetti sulle zone circostanti.

(5)Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2019/1392 sono comparsi ulteriori focolai di peste suina africana in suini domestici e si sono verificati casi in suini selvatici in Lituania, Bulgaria, Romania e Polonia. A seguito di questi recenti focolai e casi di tale malattia e tenendo conto dell'attuale situazione epidemiologica nell'Unione, è stata riesaminata e aggiornata la regionalizzazione nei quattro suddetti Stati membri. Inoltre sono state riesaminate e aggiornate anche le misure di gestione del rischio in vigore. Tali modifiche devono riflettersi nell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.

(6)Nel settembre 2019 è stato rilevato un focolaio di peste suina africana in suini domestici nella contea di Kaunas, in Lituania, in una zona attualmente elencata nell'allegato, parte II, della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Questo focolaio di peste suina africana rappresenta un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Di conseguenza, tale zona della Lituania colpita dalla peste suina africana dovrebbe ora essere elencata nella parte III, anziché nella parte II, dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.

(7)Nel settembre 2019 è stato rilevato un focolaio di peste suina africana in suini domestici nella regione di Kardzhali, in Bulgaria, in una zona attualmente elencata nell'allegato, parte I, della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Questo focolaio di peste suina africana rappresenta un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Di conseguenza, tale zona della Bulgaria colpita dalla peste suina africana dovrebbe ora essere elencata nella parte III, anziché nella parte I, dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.

(8)Nel settembre 2019 è stato rilevato un caso di peste suina africana in suini selvatici nella regione di Lovech, in Bulgaria, in una zona attualmente elencata nella parte III dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE, nelle immediate vicinanze di una zona elencata nella parte I di detto allegato. Questo caso di peste suina africana rappresenta un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Di conseguenza, tale zona della Bulgaria colpita dalla peste suina africana dovrebbe ora essere elencata nella parte II, anziché nella parte I, dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.

(9)Nel settembre 2019 è stato rilevato un focolaio di peste suina africana in suini domestici nella contea di Iași, in Romania, in una zona attualmente elencata nell'allegato, parte I, della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Questo focolaio di peste suina africana rappresenta un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Di conseguenza, tale zona della Romania colpita dalla peste suina africana dovrebbe ora essere elencata nella parte III, anziché nella parte I, dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.

(10)Nel settembre 2019 sono stati rilevati alcuni casi di peste suina africana in suini selvatici nei distretti di Lubelski e Zwolén, in Polonia, in una zona attualmente elencata nell'allegato, parte II, della decisione di esecuzione 2014/709/UE, nelle immediate vicinanze delle zone attualmente elencate nella parte I di tale allegato. Questi casi di peste suina africana rappresentano un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Di conseguenza, tali zone della Polonia colpite dalla peste suina africana dovrebbero ora essere elencate nella parte II, anziché nella parte I, dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.

(11)Nel settembre 2019 è stato rilevato un focolaio di peste suina africana in suini domestici nel distretto di Lidzbark, in Polonia, in una zona attualmente elencata nell'allegato, parte II, della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Questo focolaio di peste suina africana rappresenta un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Di conseguenza, tale zona della Polonia colpita dalla peste suina africana dovrebbe ora essere elencata nella parte III, anziché nella parte II, dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.

(12)Al fine di tenere conto dei recenti sviluppi nell'evoluzione epidemiologica della peste suina africana nell'Unione e di affrontare in modo proattivo i rischi associati alla diffusione di tale malattia, è opportuno delimitare una nuova zona ad alto rischio di dimensioni sufficienti per la Lituania, la Bulgaria, la Romania e la Polonia ed inserirla debitamente nell'allegato, parti II e III, della decisione di esecuzione 2014/709/UE. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.

(13)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

Ha adottato la presente Decisione:

Articolo 1

L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dal testo figurante nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 Settembre 2019

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.250.01.0100.01.ITA&toc=OJ:L:2019:250:TOC

 

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