Il Consiglio dell'Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)La decisione di esecuzione 2010/583/UE del Consiglio (2) e, successivamente, la decisione di esecuzione 2013/676/UE del Consiglio (3) hanno autorizzato la Romania ad applicare una misura speciale che individua quale debitore dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) il soggetto passivo destinatario delle cessioni di prodotti in legno effettuate da soggetti passivi. L'autorizzazione è stata prorogata fino al 31 dicembre 2019 dalla decisione di esecuzione (UE) 2016/1206 del Consiglio (4).
(2)Con lettera protocollata dalla Commissione l'11 marzo 2019 la Romania ha chiesto l'autorizzazione a continuare ad applicare la misura speciale oltre il 31 dicembre 2019. La domanda era corredata di una relazione sull'applicazione di tale misura, come previsto dalla decisione di esecuzione 2013/676/UE.
(3)Con lettere del 9 aprile 2019 la Commissione ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dalla Romania. Con lettera del 10 aprile 2019 la Commissione ha comunicato alla Romania di disporre di tutte le informazioni necessarie per l'esame della richiesta.
(4)In base alle informazioni fornite dalla Romania, la situazione di fatto che giustificava l'applicazione della misura speciale non è cambiata. Inoltre, l'analisi condotta dalle autorità rumene indica che la misura si è rivelata efficace nel ridurre l'evasione fiscale.
(5)La misura speciale è proporzionata agli obiettivi perseguiti in quanto è limitata a operazioni molto specifiche in un settore che pone notevoli problemi in termini di evasione ed elusione fiscale. Inoltre, la prosecuzione dell'applicazione della misura non avrebbe un impatto negativo sulla prevenzione delle frodi nel commercio al dettaglio, in altri settori o in altri Stati membri.
(6)È opportuno pertanto che la Romania sia autorizzata a continuare ad applicare la misura speciale per un ulteriore periodo limitato, fino al 31 dicembre 2022.
(7)In genere le deroghe sono autorizzate per un periodo limitato in modo che si possa valutare se le misure speciali siano idonee ed efficaci. Le deroghe concedono agli Stati membri il tempo necessario per introdurre altre misure convenzionali per affrontare il problema in questione fino alla scadenza delle misure speciali. Solo in casi eccezionali si concedono deroghe, ritenute soluzioni estreme, che consentano il ricorso al meccanismo di inversione contabile per specifici settori in cui si verifica una frode. La Romania dovrebbe quindi adottare altre misure convenzionali per combattere e prevenire ulteriori frodi all'IVA nel settore del legname e, di conseguenza, non vi dovrebbe essere un'ulteriore esigenza di derogare all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda tali cessioni.
(8)Non è pertanto necessario, in questa fase, includere nella decisione di esecuzione 2013/676/UE disposizioni specifiche per la presentazione di ulteriori richieste di proroga della deroga autorizzata da tale decisione di esecuzione oltre il 31 dicembre 2022.
(9)La misura speciale non ha alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA.
(10)È quindi opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione 2013/676/UE,
Ha adottato la presente decisione:
Articolo 1
La decisione di esecuzione 2013/676/UE del Consiglio è così modificata:
1)All'articolo 1, la data «31 dicembre 2019» è sostituita dalla data «31 dicembre 2022»;
2)L'articolo 3 è soppresso.
Articolo 2
Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.
Articolo 3
La Romania è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 24 Settembre 2019
Per il Consiglio
La Presidente
KULMUNI
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