La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, e l'articolo 21, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)Monsanto Europe S.A./N.V., con sede in Belgio, è il rappresentante di Monsanto Company, con sede negli Stati Uniti, per 28 autorizzazioni all'immissione in commercio di determinati alimenti e mangimi geneticamente modificati a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003, oggetto delle decisioni 2008/933/CE (2), 2009/813/CE (3), 2009/814/CE (4) e 2010/429/UE (5) della Commissione e delle decisioni di esecuzione 2012/82/UE (6), 2012/83/UE (7), 2012/347/UE (8), 2013/649/UE (9), (UE) 2015/683 (10), (UE) 2015/684 (11), (UE) 2015/685 (12), (UE) 2015/686 (13), (UE) 2015/687 (14), (UE) 2015/688 (15), (UE) 2015/689 (16), (UE) 2015/693 (17), (UE) 2015/695 (18), (UE) 2015/696 (19), (UE) 2015/700 (20), (UE) 2015/701 (21), (UE) 2015/2279 (22), (UE) 2015/2281 (23), (UE) 2016/1216 (24), (UE) 2016/1217 (25), (UE) 2017/1207 (26), (UE) 2018/1111 (27), (UE) 2018/2045 (28) e (UE) 2018/2046 (29) della Commissione.
(2)Con lettera del 27 agosto 2018 la Commissione è stata informata che Monsanto Europe S.A./N.V., rappresentante nell'Unione di Monsanto Company, Stati Uniti d'America, aveva modificato la propria forma giuridica e cambiato il proprio nome in Bayer Agriculture BVBA, Belgio. Con lettera del 4 settembre 2018 la Commissione ha informato Bayer Agriculture BVBA che le autorizzazioni in questione avrebbero dovuto essere modificate di conseguenza.
(3)Le decisioni 2008/933/CE, 2009/813/CE, 2009/814/CE e 2010/429/UE e le decisioni di esecuzione 2012/82/UE, 2012/83/UE, 2012/347/UE, 2013/649/UE, (UE) 2015/683, (UE) 2015/684, (UE) 2015/685, (UE) 2015/686, (UE) 2015/687, (UE) 2015/688, (UE) 2015/689, (UE) 2015/693, (UE) 2015/695, (UE) 2015/696, (UE) 2015/700, (UE) 2015/701, (UE) 2015/2279, (UE) 2015/2281, (UE) 2016/1216, (UE) 2016/1217, (UE) 2017/1207, (UE) 2018/1111, (UE) 2018/2045 e (UE) 2018/2046 dovrebbero pertanto essere modificate di conseguenza.
(4)Le modifiche proposte delle decisioni di autorizzazione sono di natura puramente amministrativa e non comportano una nuova valutazione dei prodotti in questione.
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