Il Consiglio dell'Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)L'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli («accordo») è entrato in vigore il 1o giugno 2002.
(2)L'articolo 6 dell'accordo prevede l'istituzione di un comitato misto per l'agricoltura («comitato») incaricato di gestire l'accordo e di curarne la corretta esecuzione.
(3)Ai sensi dell'articolo 11 dell'accordo, il comitato può decidere di modificare gli allegati dell'accordo.
(4)Il comitato deve adottare una decisione al fine di modificare gli allegati 1 e 2 dell'accordo per aggiornare i codici numerici dell'accordo a seguito dell'ultima revisione del sistema armonizzato, correggere un errore commesso in occasione dell'ultimo adeguamento dell'allegato 1 dell'accordo con riguardo alla concessione tariffaria per i prosciutti disossati e integrare nell'allegato 1 dell'accordo le concessioni tariffarie accordate dalla Svizzera nel 1996 per gli alimenti per cani e gatti destinati alla vendita.
(5)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato in quanto la decisione prevista è vincolante per l'Unione,
Ha adottato la presente Decisione:
Articolo 1
La posizione da adottare, a nome dell'Unione, in sede di comitato misto per l'agricoltura, istituito dall'articolo 6 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, si fonda sul progetto di decisione del comitato misto per l'agricoltura accluso alla presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 16 Settembre 2019
Per il Consiglio
La Presidente
TUPPURAINEN
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