Il Consiglio dell'Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)L'Unione è membro del Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale (Copace), un comitato regionale per la pesca dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), istituito a norma dell'articolo VI, paragrafo 2, dello Statuto della FAO.
(2)L'Unione è membro della FAO.
(3)Il Copace intende promuovere la conservazione, la gestione e lo sviluppo efficaci delle risorse marine vive nella sua zona di competenza. A norma dell'articolo 6, lettera h), del suo statuto riveduto, il Copace fornisce consulenze sulle misure di conservazione e gestione (raccomandazioni). Dato il suo ruolo consultivo, le raccomandazioni del Copace non sono vincolanti per i suoi membri.
(4)Come indicato nella comunicazione congiunta dell'Alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea «Governance internazionale degli oceani: un'agenda per il futuro dei nostri oceani» e nelle conclusioni del Consiglio su tale comunicazione congiunta, la promozione di misure volte a sostenere e aumentare l'efficacia delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) e, se del caso, migliorarne la governance e rafforzare la cooperazione in aree strategiche degli oceani per colmare le lacune nella governance regionale, è fondamentale per l'azione dell'Unione in tali consessi.
(5)La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Una strategia europea per la plastica nell'economia circolare» fa riferimento a misure specifiche intese a ridurre l'inquinamento da plastica e l'inquinamento marino, come pure la perdita o l'abbandono in mare di attrezzi da pesca.
(6)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione nel Copace per il periodo 2019-2023, poiché il Copace è chiamato ad adottare atti non vincolanti tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione. La maggior parte delle decisioni del Consiglio che definiscono la posizione dell'Unione nelle ORGP di cui l'Unione è membro dovrà essere rivista prima delle riunioni annuali del 2024 di tali ORGP. Pertanto, al fine di promuovere la coerenza tra le posizioni dell'Unione in tutte le ORGP e negli organismi regionali per la pesca (ORP) e di semplificare le procedure di revisione, è opportuno che la presente decisione sia rivista prima della sessione del Copace del 2024.
(7)In considerazione del carattere evolutivo delle risorse alieutiche nella zona Copace e della conseguente necessità che la posizione dell'Unione tenga conto dei nuovi sviluppi, in particolare dei nuovi dati scientifici e delle altre informazioni pertinenti presentate prima o durante le sessioni del Copace, è opportuno stabilire procedure, secondo il principio di una leale cooperazione tra le istituzioni dell'Unione sancito dall'articolo 13, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea, per la definizione annuale della posizione dell'Unione per il periodo 2019-2023,
Ha adottato la presente Decisione:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell'Unione nelle sessioni del Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale (Copace) è stabilita nell'allegato I.
Articolo 2
La definizione annuale della posizione dell'Unione da adottare nelle sessioni del Copace è effettuata in conformità dell'allegato II.
Articolo 3
La posizione dell'Unione stabilita nell'allegato I è valutata e, se del caso, riveduta dal Consiglio su proposta della Commissione, prima della sessione del Copace del 2024.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 16 Settembre 2019
Per il Consiglio
La Presidente
TUPPURAINEN
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