Decisione (UE) 2019/1563 del Consiglio del 16 Settembre 2019 relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Commissione per la pesca nell'Atlantico centro-occidentale (Copaco).

Il Consiglio dell'Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)L'Unione è membro della Commissione per la pesca nell'Atlantico centro-occidentale (Copaco), una commissione regionale per la pesca dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), istituita a norma dell'articolo VI, paragrafo 1, dello Statuto della FAO.

(2)L'Unione è membro della FAO.

(3)La Copaco intende promuovere la conservazione, la gestione e lo sviluppo efficaci delle risorse marine vive nella sua zona di competenza. A norma dell'articolo 6, lettera h), del suo statuto riveduto, la Copaco fornisce consulenze sulle misure di gestione (raccomandazioni e risoluzioni). Dato il suo ruolo consultivo, le raccomandazioni della Copaco non sono vincolanti per i suoi membri.

(4)Come indicato nella comunicazione congiunta dell'Alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea «Governance internazionale degli oceani: un'agenda per il futuro dei nostri oceani» e nelle conclusioni del Consiglio su tale comunicazione congiunta la promozione di misure volte a sostenere e aumentare l'efficacia delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) e, se del caso, migliorarne la governance e rafforzare la cooperazione in aree strategiche degli oceani per colmare le lacune nella governance regionale, è fondamentale per l'azione dell'Unione in tali consessi.

(5)La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Una strategia europea per la plastica nell'economia circolare» fa riferimento a misure specifiche intese a ridurre l'inquinamento da plastica e l'inquinamento marino, come pure la perdita o l'abbandono in mare di attrezzi da pesca.

(6)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione nella Copaco per il periodo 2019-2023, poiché la Copaco è chiamata ad adottare atti non vincolanti tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione. La maggior parte delle decisioni del Consiglio che definiscono la posizione dell'Unione ORGP di cui l'Unione è membro dovrà essere rivista prima delle riunioni annuali del 2024 di tali ORGP. Pertanto, al fine di promuovere la coerenza tra le posizioni dell'Unione in tutte le organizzazioni regionali di gestione della pesca e negli organismi regionali per la pesca (ORP) e di semplificare le procedure di revisione, è opportuno che la presente decisione sia rivista prima della sessione annuale della Copaco del 2024.

(7)In considerazione del carattere evolutivo delle risorse alieutiche nella zona Copaco e della conseguente necessità che la posizione dell'Unione tenga conto dei nuovi sviluppi, in particolare dei nuovi dati scientifici e delle altre informazioni pertinenti presentate prima o durante le sessioni della Copaco, è opportuno stabilire procedure, secondo il principio di una leale cooperazione tra le istituzioni dell'Unione sancito dall'articolo 13, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea, per la definizione annuale della posizione dell'Unione per il periodo 2019-2023,

Ha adottato la presente Decisione:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione nella sessione della Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale (Copaco) è riportata nell'allegato I.

Articolo 2

La definizione annuale della posizione dell'Unione da adottare nella sessione della Copaco è effettuata in conformità dell'allegato II.

Articolo 3

La posizione dell'Unione stabilita nell'allegato I è valutata e, se del caso, riveduta dal Consiglio su proposta della Commissione, prima della sessione della Copaco del 2024.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 16 Settembre 2019

Per il Consiglio

La Presidente

T.TUPPURAINEN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.241.01.0002.01.ITA&toc=OJ:L:2019:241:TOC

 

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