La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante l'iniziativa dei cittadini (1), in particolare l'articolo 4,
considerando quanto segue:
(1)L'oggetto della proposta di iniziativa dei cittadini dal titolo «Combattere la corruzione in Europa alla radice, tagliando i fondi ai paesi con un sistema giudiziario inefficiente dopo il termine previsto» è il seguente: «Prevedere, dopo un termine irrevocabile di 10 anni dall'adesione, una moratoria automatica dei pagamenti dei fondi strutturali e di coesione a favore di un paese di recente adesione, fino a quando il suo sistema giudiziario non sia più sottoposto al meccanismo di controllo».
(2)Gli obiettivi della proposta d'iniziativa dei cittadini sono i seguenti: «L'attuale corpus giuridico dell'UE consente un'interpretazione indebita. A determinate condizioni la corruzione tra le élite politiche dei nuovi Stati membri può risultare vantaggiosa per altri paesi dell'Unione e il concetto relativo di «temporaneo rischia di essere esteso a tempo indeterminato. Fissare un calendario rigoroso evita la motivazione diretta e indiretta della corruzione negli Stati membri dell'UE. Un esempio di questo tipo è l'inefficienza dell'attuale meccanismo di monitoraggio nel caso della Bulgaria e della Romania».
(3)Il trattato sull'Unione europea (TUE) rafforza la cittadinanza dell'Unione e potenzia ulteriormente il funzionamento democratico dell'Unione affermando, tra l'altro, che ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione mediante l'iniziativa dei cittadini europei.
(4)A tal fine le procedure e le condizioni necessarie per l'iniziativa dei cittadini dovrebbero essere chiare, semplici, di facile applicazione e proporzionate alla natura dell'iniziativa dei cittadini, in modo da incoraggiarne la partecipazione e rendere l'Unione più accessibile.
(5)Ai fini dell'applicazione dei trattati può essere adottato un atto giuridico dell'Unione sulle regole finanziarie che stabiliscono in particolare le modalità relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio dell'Unione, al rendiconto e alla verifica dei conti, in conformità dell'articolo 322, paragrafo 1, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
(6)Per questi motivi, in conformità all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del richiamato regolamento, la proposta d'iniziativa dei cittadini non esula manifestamente dalla competenza della Commissione di presentare una proposta di atto legislativo dell'Unione ai fini dell'applicazione dei trattati.
(7)Inoltre la costituzione del comitato di cittadini e la designazione dei referenti sono avvenute a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento e la proposta d'iniziativa dei cittadini non è né manifestamente ingiuriosa, futile o vessatoria, né è manifestamente contraria ai valori dell'Unione sanciti dall'articolo 2 TUE.
(8)È pertanto opportuno registrare la proposta di iniziativa dei cittadini dal titolo «Combattere la corruzione in Europa alla radice, tagliando i fondi ai paesi con un sistema giudiziario inefficiente dopo il termine previsto»,
Ha adottato la presente Decisione:
Articolo 1
La proposta di iniziativa dei cittadini dal titolo «Combattere la corruzione in Europa alla radice, tagliando i fondi ai paesi con un sistema giudiziario inefficiente dopo il termine previsto» è registrata.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il 12 settembre 2019.
Articolo 3
Sono destinatari della presente decisione gli organizzatori (membri del comitato dei cittadini) della proposta di iniziativa dei cittadini dal titolo «Combattere la corruzione in Europa alla radice, tagliando i fondi ai paesi con un sistema giudiziario inefficiente dopo il termine previsto», rappresentati da Veneta Konstantinova MAGISTRELLI e Dobrinka Ruseva MOSKOVA, in veste di referenti.
Fatto a Bruxelles, il 4 Settembre 2019
Per la Commissione
Frans TIMMERMANS
Primo Vicepresidente
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