Regolamento (UE) 2019/1559 della Commissione del 16 Settembre 2019 che modifica gli allegati II e III del Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 49, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)I livelli massimi di residui (LMR) per le sostanze ciflufenamid, fenbuconazolo, fluquinconazolo etembotrione sono stati fissati nell'allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005.

(2)Per il ciflufenamid l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (2). Essa ha proposto di modificare la definizione del residuo per i prodotti di origine animale e raccomandato di ridurre gli LMR per i cetriolini e la segale. Per altri prodotti ha raccomandato di aumentare o mantenere gli LMR esistenti. L'Autorità ha concluso che, per quanto concerne gli LMR per mais, miglio, riso, sorgo, frumento, pollame (muscolo, grasso e fegato) e uova di volatili, mancavano alcune informazioni e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione dei rischi. Poiché non sussistono rischi per i consumatori, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello esistente o a quello indicato dall'Autorità. Tali LMR saranno riveduti, tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento.

(3)Per il fenbuconazolo l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti, in conformità all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (3). Essa ha proposto di modificare la definizione del residuo. Ha raccomandato di ridurre gli LMR per pompelmi, arance, mandorle, noci del Brasile, noci di anacardi, castagne e marroni, noci di cocco, nocciole, noci del Queensland, noci di pecàn, pinoli, pistacchi, noci comuni e mirtilli. Per gli altri prodotti l'Autorità ha raccomandato di aumentare o mantenere gli attuali LMR. Essa ha concluso che, per quanto concerne gli LMR per albicocche, pesche, prugne, cetrioli, cetriolini, zucchine, meloni, zucche e cocomeri/angurie, alcune informazioni non erano disponibili e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione dei rischi. Poiché non sussistono rischi per i consumatori, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello esistente o a quello indicato dall'Autorità. Tali LMR saranno riveduti, tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento.

(4)Per il fluquinconazolo l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (4). L'Autorità ha concluso che, per il fluquinconazolo, non sono attualmente autorizzati nell'Unione usi o tolleranze all'importazione e che non sono disponibili per tale sostanza attiva limiti massimi di residui del Codex (CXL). Non dovrebbero pertanto essere presenti residui di fluquinconazolo in nessun prodotto di origine animale o vegetale. Poiché non sussistono rischi per i consumatori, è opportuno fissare gli LMR per il fluquinconazolo nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 allo specifico limite di determinazione (LD).

(5)Per il tembotrione l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (5). Ha raccomandato di ridurre gli LMR per suini (fegato e rene), bovini (fegato e rene) ed equini (fegato e rene). Per gli altri prodotti l'Autorità ha raccomandato di aumentare o mantenere gli attuali LMR. Per quanto concerne gli LMR per granturco dolce e frutta, l'Autorità ha concluso che mancavano alcune informazioni e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione dei rischi. Poiché non sussistono rischi per i consumatori, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello esistente o a quello indicato dall'Autorità. Tali LMR saranno riveduti, tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento.

(6)Per quanto riguarda i prodotti sui quali l'impiego del prodotto fitosanitario in questione non è autorizzato e per i quali non esistono tolleranze all'importazione o CXL, gli LMR dovrebbero essere fissati allo specifico LD o all'LMR di base, conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005.

(7)La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell'Unione europea per i residui di antiparassitari circa la necessità di adeguare alcuni limiti di determinazione. Per quanto riguarda varie sostanze, tali laboratori sono giunti alla conclusione che, per alcuni prodotti, l'evoluzione tecnica richiede la fissazione di specifici limiti di determinazione.

(8)Tenuto conto dei pareri motivati dell'Autorità e dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005.

(9)I partner commerciali dell'Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l'Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione.

(10)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.239.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2019:239:TOC

 

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